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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione, a seguito di modifiche legislative sopravvenute che avevano eliminato le disposizioni censurate sulla facoltà del Ministro della giustizia di partecipare alle udienze disciplinari dei magistrati.
Di cosa si tratta
La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 109/2006 (riforma disciplinare dei magistrati) che consentivano al Ministro della giustizia di costituirsi e partecipare all’udienza disciplinare, nonché della legge delega n. 150/2005. Secondo il CSM, la partecipazione ministeriale all’udienza disciplinare violava l’indipendenza della magistratura.
La questione di legittimità costituzionale
Il combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 109/2006 e dell’art. 2, comma 7, lett. e) e f) della legge n. 150/2005 era impugnato dalla sezione disciplinare del CSM in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 della Costituzione. Le norme prevedevano la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all’udienza disciplinare con propri delegati.
La decisione della Corte
Prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, il d.lgs. n. 109/2006 fu modificato dal d.lgs. n. 109/2006 correttivo (d.lgs. n. 109/2006 novellato): le disposizioni che prevedevano la facoltà ministeriale di partecipare all’udienza disciplinare furono espunte dall’ordinamento. La Corte ha quindi ordinato la restituzione degli atti alla sezione disciplinare del CSM per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens (il diritto sopravvenuto).
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una modifica legislativa che elimina o modifica significativamente le disposizioni censurate, la Corte non si pronuncia nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio a quo alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Perché la partecipazione del Ministro all’udienza disciplinare era controversa?
Perché il procedimento disciplinare dei magistrati si svolge davanti alla sezione disciplinare del CSM, organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura. La presenza attiva del Ministro della giustizia – espressione del potere esecutivo – in quel procedimento era ritenuta da molti incompatibile con i principi di indipendenza e autonomia della magistratura sanciti dagli artt. 101, 104 e 107 Cost.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
La Corte non dichiara la questione inammissibile né si pronuncia nel merito: restituisce il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, chiedendogli di rivalutare se la questione sia ancora rilevante. Se il giudice risponde affermativamente, può sollevare di nuovo la questione; se risponde negativamente, il giudizio a quo prosegue senza la pronuncia della Corte.
Qual è il ruolo del Ministro della giustizia nei procedimenti disciplinari dei magistrati?
Il Ministro della giustizia ha il potere di promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107, secondo comma, Cost.), in parallelo con il Procuratore generale della Corte di cassazione. La questione controversa era se, dopo aver promosso l’azione, il Ministro potesse anche partecipare attivamente all’udienza come parte processuale.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione — indipendenza della magistratura dalla legge, parametro principale
- Art. 104 della Costituzione — autonomia e indipendenza della magistratura, parametro invocato
- Art. 107 della Costituzione — inamovibilità e disciplina dei magistrati, parametro centrale
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