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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative al reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero irregolare. Le questioni erano sostanzialmente identiche a quelle già dichiarate inammissibili nella sentenza n. 22 del 2007 e nell’ordinanza n. 167 del 2007.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), come modificato dalla legge n. 271/2004, puniva con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenesse nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore. Numerosi tribunali (Trieste, Modena, Chiavari, Verona, Venezia, Bologna) e la Corte d’appello di Venezia avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale su questa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il citato art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 era impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. I rimettenti sostenevano che la pena fosse sproporzionata rispetto alla condotta (la mera permanenza nel territorio senza giustificato motivo) e che non rispettasse la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni, rilevando che erano sostanzialmente identiche a quelle già esaminate e dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007 e con l’ordinanza n. 167 del 2007. Non essendovi ragione per discostarsi da tali precedenti, la Corte ha replicato l’esito di inammissibilità senza riesaminare il merito.
Il principio
Quando le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici rimettenti sono sostanzialmente identiche a quelle già dichiarate inammissibili in precedenti pronunce, la Corte riunisce i giudizi e replica la dichiarazione di inammissibilità, salvo che i rimettenti abbiano fornito elementi nuovi o abbiano specificamente argomentato perché il proprio caso si discosti dal precedente.
Domande e risposte
Qual era il contesto normativo del reato di “inottemperanza”?
La riforma del 2004 aveva introdotto un meccanismo a catena: se lo straniero non poteva essere immediatamente espulso (per mancanza di documenti o per la capienza dei CIE), il questore gli intimava di lasciare il territorio entro cinque giorni. Chi non obbediva commetteva un reato punito con la reclusione. La norma era stata molto criticata perché puniva con il carcere una condizione spesso forzata.
Perché le questioni erano inammissibili?
La Corte aveva già esaminato la stessa norma poco prima, nel 2007. I rimettenti non avevano argomentato in modo diverso rispetto ai giudici precedenti, né avevano prospettato profili costituzionali nuovi. La Corte ha ribadito che, per superare un precedente di inammissibilità, occorre fornire una motivazione aggiuntiva che distingua il caso concreto.
Come si è evoluta poi la disciplina penale sull’immigrazione irregolare?
La norma è stata più volte modificata dal legislatore, con successive sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato l’illegittimità parziale. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha poi stabilito, nella sentenza El Dridi del 2011, che la direttiva rimpatri dell’UE impedisce di punire con la reclusione il mero trattenimento dello straniero irregolare.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro principale delle questioni
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro invocato dai rimettenti
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