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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 315/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983 (adozione in casi particolari) e inammissibile la questione sull’art. 46, secondo comma, della stessa legge, sollevate dalla Corte d’appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Venezia aveva dubitato della conformità costituzionale della norma che non consente al coniuge superstite — in caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore — di chiedere l’adozione del minore nelle forme semplificate dell’adozione in casi particolari. La questione riguardava l’interesse del minore a conservare il legame con il genitore adottivo sopravvissuto.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lett. b), l. 4 maggio 1983, n. 184 (adozione in casi particolari) e dell’art. 46, secondo comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost. — sollevate dalla Corte d’appello di Venezia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 44, comma 1, lett. b), l. n. 184/1983 in riferimento all’art. 3 Cost., e inammissibile la questione sull’art. 46, secondo comma, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

Il legislatore può limitare le forme di adozione in casi particolari ai soli soggetti espressamente indicati dalla legge n. 184/1983 senza violare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., purché la scelta trovi giustificazione nel bilanciamento tra l’interesse del minore, la certezza degli status familiari e l’istituto dell’adozione piena.

Domande e risposte

Cos’è l’adozione in casi particolari?

L’adozione in casi particolari (art. 44 l. n. 184/1983) è una forma di adozione non legittimante che non recide il rapporto con la famiglia di origine, ammessa in ipotesi tassative: es. adozione da parte del coniuge, di minori con handicap, di orfani adottati da uno dei coniugi.

Il coniuge superstite può adottare il figlio dell’altro coniuge deceduto?

In base all’art. 44 l. n. 184/1983, l’adozione del figlio del coniuge deceduto è ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; la Corte ha dichiarato non fondata la questione che chiedeva di estenderne l’ambito.

Qual è il principio dell’interesse superiore del minore nell’adozione?

L’interesse superiore del minore (art. 2 Cost., convenzioni internazionali) deve guidare ogni decisione in materia di adozione: il giudice e il legislatore devono sempre verificare quale soluzione realizzi meglio il benessere del minore, tenendo conto della sua identità e dei suoi legami affettivi.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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