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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 314/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di due leggi della Regione Campania, nella parte in cui prorogavano per un triennio i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale senza prevedere l’indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità, violando l’art. 42, terzo comma, Cost.

Di cosa si tratta

Il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità delle leggi regionali campane che prorogavano per tre anni, senza indennizzo, i vincoli di inedificabilità imposti dai piani delle aree di sviluppo industriale (piani a.s.i.). La proroga era stata disposta senza verificare la necessità dell’intervento pubblico né applicare le procedure di revisione pianificatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 9, l.r. Campania n. 16/1998 (assetto consorzi aree sviluppo industriale) e dell’art. 77, comma 2, l.r. Campania n. 10/2001 (finanza regionale), in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost. — sollevata dal Consiglio di Stato, sezione IV.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, comma 9, l.r. Campania n. 16/1998, e dell’art. 77, comma 2, l.r. Campania n. 10/2001, nella parte in cui proroga per un triennio i piani a.s.i. già scaduti senza previsione di indennizzo per la reiterazione dei vincoli di inedificabilità.

Il principio

La reiterazione di vincoli urbanistici di inedificabilità imposti per finalità pubblicistiche è costituzionalmente legittima solo se accompagnata dall’indennizzo del privato, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, Cost.: la proroga sine die o ripetuta senza ristoro equivale a espropriazione di fatto.

Domande e risposte

Cosa sono i vincoli di inedificabilità nei piani a.s.i.?

I piani delle aree di sviluppo industriale (a.s.i.) possono imporre vincoli di destinazione d’uso e di inedificabilità sulle aree private per garantire la destinazione industriale del territorio. Tali vincoli, se reiterati oltre una certa durata, richiedono indennizzo.

Quando la proroga di un vincolo urbanistico richiede indennizzo?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la proroga di vincoli di inedificabilità scaduti richiede indennizzo quando supera la durata ragionevole senza che sia avviata la procedura espropriativa o senza che il vincolo sia confermato con la prescritta motivazione.

Qual è la differenza tra vincolo urbanistico e espropriazione?

Il vincolo urbanistico limita l’uso del bene (non si può costruire o si può costruire solo in certi modi) senza trasferire la proprietà. L’espropriazione trasferisce la proprietà al soggetto pubblico dietro indennizzo. La reiterazione dei vincoli può tuttavia equivalere a un’espropriazione di fatto se eccessivamente prolungata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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