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Con ordinanza n. 310/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 sull’emersione di attività detenute all’estero, in relazione alle norme sul processo tributario, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Macerata aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che, nel decreto-legge sul rimpatrio di capitali dall’estero, dispone in ordine alla competenza e ai termini del processo tributario, potenzialmente ledendo il diritto di difesa e il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (emersione attività detenute all’estero), in relazione agli artt. 2, comma 1, e 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. — sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: difetto di motivazione sulla rilevanza, essendo insufficiente la descrizione del fatto di causa e del collegamento con la norma impugnata.
Il principio
Il difetto di motivazione sulla rilevanza è causa di manifesta inammissibilità quando il rimettente non illustra adeguatamente il fatto di causa e non chiarisce in quale modo la decisione sul merito dipenda dalla risoluzione della questione di costituzionalità.
Domande e risposte
Cos’è il «rimpatrio di capitali» disciplinato dal d.l. n. 12/2002?
Il d.l. n. 12/2002 (convertito in legge n. 73/2002) ha previsto norme per l’emersione e il rimpatrio di attività finanziarie detenute all’estero, con un regime agevolato per i contribuenti che spontaneamente dichiaravano i propri asset esteri.
Come funziona il processo tributario davanti alle commissioni tributarie?
Il processo tributario è disciplinato dal d.lgs. n. 546/1992: si inizia con il ricorso del contribuente, si svolge con deposito di memorie e documenti, e si conclude con sentenza impugnabile in appello.
Qual è il termine per proporre ricorso tributario?
Il termine generale è di 60 giorni dalla notificazione dell’atto impositivo (art. 21 d.lgs. n. 546/1992). In caso di mancata risposta al reclamo, il termine decorre dalla scadenza del periodo di mediazione.
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