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Con ordinanza n. 307/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 264/1999 sul numero chiuso universitario, sollevate dal TAR Sicilia, sezione di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost.
Di cosa si tratta
Il TAR Sicilia, sezione di Catania, aveva sollevato questione di legittimità della legge sul numero chiuso per corsi universitari — in un procedimento promosso da un laureato in odontoiatria che chiedeva l’iscrizione al corso di laurea in medicina senza sottoporsi ai test di ammissione. Il rimettente non aveva motivato in modo adeguato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale
Questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (accessi ai corsi universitari), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost. — sollevate dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non ha adeguatamente spiegato il nesso tra le norme impugnate e il caso concreto sottoposto al suo esame.
Il principio
La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ricorre quando il giudice rimettente non ha spiegato in modo sufficiente perché la questione di costituzionalità sia decisiva ai fini del giudizio a quo: il sindacato di costituzionalità è incidentale e presuppone una questione rilevante.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità» di una questione di costituzionalità?
Significa che la questione è inammissibile in modo evidente, senza necessità di approfondimento nel merito: tipicamente per difetto di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
Il numero chiuso universitario è costituzionale?
La Corte non ha esaminato il merito in questa ordinanza. In linea generale, il numero programmato degli accessi universitari è stato ritenuto compatibile con il diritto allo studio (art. 34 Cost.) purché rispetti criteri oggettivi.
Chi può sollevare questioni di legittimità costituzionale?
Solo i giudici (anche amministrativi) nel corso di un giudizio, con ordinanza motivata che indichi la norma impugnata, il parametro costituzionale violato e la rilevanza della questione ai fini della decisione del caso.
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