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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 303/2007, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla disciplina delle infrastrutture per la telefonia mobile, sollevate in riferimento agli artt. 41, 117 Cost. e allo statuto speciale.

Di cosa si tratta

Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva dubitato della compatibilità costituzionale della legge regionale n. 28/2004 sulla telefonia mobile con le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e di protezione dall’inquinamento elettromagnetico. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia vanta competenze più ampie rispetto alle regioni ordinarie in virtù del suo statuto speciale.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 8 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28/2004 (telefonia mobile), in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost., e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale — sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4 della legge regionale n. 28/2004, in riferimento agli artt. 41, 117 secondo comma lett. e) e terzo comma Cost. e all’art. 4 n. 12) dello statuto speciale.

Il principio

Le regioni a statuto speciale possono disciplinare le infrastrutture per la telefonia mobile nell’ambito delle proprie competenze, purché nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di protezione dall’inquinamento elettromagnetico; la sola previsione di misure più restrittive non integra una violazione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. o della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Domande e risposte

Le regioni possono regolamentare le antenne per la telefonia mobile?

Sì: le regioni hanno competenza concorrente in materia di governo del territorio e possono imporre criteri localizzativi, purché non in contrasto con i limiti di esposizione fissati dallo Stato nella legge quadro n. 36/2001.

Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza?

L’art. 117, secondo comma, lett. e), riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le regioni non possono adottare misure che creino ostacoli all’accesso al mercato delle telecomunicazioni.

Le regioni a statuto speciale hanno più poteri delle regioni ordinarie?

Sì: le regioni a statuto speciale (come Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige) hanno competenze più ampie, definite dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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