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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 301/2007, la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Piemonte: ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso ai giudici del Tribunale di Monza — non uniformarsi alla delibera del Consiglio regionale del Piemonte del 5 agosto 2005 che aveva sancito l’insindacabilità del consigliere Matteo Brigandì.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva deliberato che le opinioni espresse dal proprio consigliere Matteo Brigandì rientravano nell’insindacabilità prevista dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione. Il Tribunale di Monza, investito del procedimento penale a carico del consigliere, aveva invece proseguito il processo. Nasce così il conflitto di attribuzioni tra Regione e Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra Regione Piemonte e Stato, in relazione alla delibera regionale del 5 agosto 2005 sull’insindacabilità del consigliere Brigandì, ai sensi dell’art. 122, quarto comma, Cost. — promosso dalla Regione Piemonte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che spettava allo Stato, e per esso al GIP e al PM del Tribunale di Monza nonché al Tribunale, sezione distaccata di Desio, non uniformarsi alla delibera del 5 agosto 2005 che sanciva l’insindacabilità delle opinioni espresse dal consigliere Brigandì.

Il principio

La delibera del consiglio regionale che sancisce l’insindacabilità di un proprio consigliere non vincola l’autorità giudiziaria statale, che può legittimamente non conformarsi ad essa: spetta alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzioni, verificare se le opinioni espresse rientrino effettivamente nell’esercizio delle funzioni consiliari.

Domande e risposte

Cos’è la delibera di insindacabilità del consiglio regionale?

Una delibera con cui il consiglio regionale dichiara che le dichiarazioni di un proprio componente rientrano nell’esercizio delle funzioni consiliari, sottraendole alla giurisdizione penale ordinaria in virtù dell’art. 122, quarto comma, Cost.

Perché il Tribunale di Monza ha potuto ignorare la delibera regionale?

Perché la delibera regionale non ha forza vincolante per l’autorità giudiziaria: la Corte ha confermato che spettava ai giudici non adeguarsi ad essa, aprendo la strada al conflitto di attribuzioni da risolvere davanti alla Consulta.

Qual è il ruolo della Corte in questo tipo di conflitti?

La Corte costituzionale è l’arbitro che decide a chi spetti il potere contestato: può annullare l’atto dell’organo che ha esercitato un potere non suo, oppure confermare l’attribuzione contestata.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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