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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Macerata sull’art. 4 della legge n. 401/1989 (divieto di raccolta abusiva di scommesse sportive), perché il giudice doveva preliminarmente valutare da solo la compatibilità delle norme italiane con il diritto comunitario (artt. 43 e 49 del Trattato CE), dotato di effetto diretto, prima di richiedere l’intervento della Corte costituzionale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Macerata procedeva per il reato di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri, commessa per conto di un bookmaker stabilito nel Regno Unito tramite la rete telematica, in assenza di concessione italiana. L’imputato sosteneva che la normativa italiana violasse le libertà comunitarie di stabilimento e prestazione dei servizi, e il Tribunale aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 4 della l. n. 401/1989 (in relazione all’art. 88 del T.U.L.P.S.) era censurato in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, per contrarietà con le libertà fondamentali del Trattato CE e il sistema di concessioni in monopolio che discriminava gli operatori stranieri comunitari.

La decisione della Corte

La questione è inammissibile. Quanto all’art. 10 Cost., la censura mancava di motivazione specifica e la norma non era il parametro appropriato per le norme internazionali convenzionali. Soprattutto, il contrasto con il diritto comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE) è veicolato dall’art. 11 Cost., ma spetta al giudice ordinario — non alla Corte costituzionale — valutare direttamente la compatibilità con le norme comunitarie ad effetto diretto e trarne le conseguenze (non applicazione della norma interna), senza l’intermediazione del giudizio di costituzionalità.

Il principio

Quando una norma interna contrasta con una norma comunitaria dotata di effetto diretto, il giudice ordinario deve direttamente disapplicare la norma interna, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale: il conflitto tra norma interna e norma comunitaria si risolve al livello del giudice del caso concreto, non davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa significa che una norma comunitaria ha effetto diretto?

Significa che quella norma crea diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli, senza bisogno di una legge nazionale di attuazione, e può essere invocata direttamente davanti ai giudici nazionali. Le libertà fondamentali del Trattato (stabilimento e prestazione di servizi) sono tradizionalmente riconosciute come norme ad effetto diretto.

Il giudice italiano può non applicare una legge in contrasto con il diritto UE?

Sì, deve farlo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE (a partire dalla sentenza Simmenthal del 1978) e della Corte costituzionale italiana, il giudice nazionale ha il dovere di disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto comunitario ad effetto diretto.

Perché in questo caso il giudice avrebbe dovuto decidere autonomamente senza ricorrere alla Corte costituzionale?

Perché la Corte di giustizia si era già pronunciata (sentenza Gambelli del 2003) sulla compatibilità del sistema di concessioni italiane con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE: il giudice di Macerata disponeva già dei criteri per valutare la questione nel caso concreto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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