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La Corte costituzionale ha respinto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bologna contro la Camera dei deputati, riconoscendo che spettava alla Camera dichiarare insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Giancarlo Caselli. La Corte ha rilevato che le frasi incriminate su un articolo del “Resto del Carlino” si ricollegavano a un’interrogazione parlamentare precedente sullo stesso tema e presentavano quindi il necessario nesso funzionale con la funzione parlamentare.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Bologna per diffamazione aggravata nei confronti del dott. Giancarlo Caselli (all’epoca Procuratore della Repubblica a Palermo), per frasi pubblicate sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 1998. In esse Sgarbi indicava Caselli come responsabile della morte del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio. La Camera aveva dichiarato insindacabili quelle dichiarazioni e il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto verteva sull’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Bologna sosteneva che almeno una parte delle frasi incriminate — in particolare quella che ipotizzava un caso invertito con Caselli come indagato — fosse estranea all’interrogazione parlamentare precedente e dunque non coperta dall’insindacabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava alla Camera affermare l’insindacabilità. L’articolo del “Resto del Carlino” era preceduto da un’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso Sgarbi sulle modalità dell’accesso degli inquirenti siciliani a Cagliari e sulla morte del magistrato Lombardini: il nesso funzionale era pertanto dimostrato. Quanto alla frase ritenuta estranea al conflitto, la Corte ha rilevato che per quella frase non era pendente il procedimento penale, quindi la delibera di insindacabilità non produceva alcuna lesione delle prerogative del giudice.
Il principio
Quando le dichiarazioni extraparlamentari si ricollegano a atti tipici della funzione (come un’interrogazione parlamentare sullo stesso oggetto) e ne riprendono i contenuti, il nesso funzionale ex art. 68, primo comma, Cost. è integrato e la Camera può legittimamente dichiarare l’insindacabilità.
Domande e risposte
Quando si considera integrato il nesso funzionale tra dichiarazioni extraparlamentari e funzione parlamentare?
Quando le dichiarazioni riprendono, sviluppano o si correlano direttamente al contenuto di atti parlamentari tipici (interrogazioni, mozioni, discorsi in aula) anteriori o contestuali, non limitandosi a trattare gli stessi temi in modo generico.
Cosa succede se la frase incriminata non è oggetto di un procedimento penale pendente?
Se per quella specifica frase non è in corso alcun processo, la delibera di insindacabilità non produce alcuna lesione delle prerogative del giudice: il conflitto di attribuzione difetta di interesse concreto.
Come si differenzia questa decisione dalla sentenza n. 271/2007?
Nella n. 271 (caso Bossi-Feltri) le frasi diffamatorie erano estranee a qualsiasi atto parlamentare tipico: il conflitto è stato accolto. Nella n. 274 (caso Sgarbi-Caselli) esisteva un’interrogazione parlamentare precedente sullo stesso oggetto: il conflitto è stato respinto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.