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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 44, della l. 350/2003 (finanziaria 2004) nella parte in cui escludeva dal condono fiscale “tombale” i contribuenti con esercizio fiscale non coincidente con l’anno solare, chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, in modo irragionevole e discriminatorio rispetto ai contribuenti con esercizio solare.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 (l. 350/2003) aveva prorogato il condono fiscale c.d. “tombale” dell’art. 9 della l. 289/2002 (finanziaria 2003) anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 con dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2003. Tuttavia questa estensione escludeva le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare (es. 1 luglio 2001 – 30 giugno 2002), il cui periodo d’imposta era già chiuso prima del 31 dicembre 2002 e non rientrava quindi letteralmente nella finestra prevista.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.: la norma creava una irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare — che potevano accedere al condono tombale — e contribuenti con esercizio non coincidente, i cui periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2002 rimanevano esclusi dal beneficio pur in presenza di dichiarazioni tempestive.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 44, della l. 350/2003 nella parte in cui non consente l’applicazione dell’art. 9 della l. 289/2002 anche ai periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, per i quali erano state presentate dichiarazioni tempestive entro il 31 ottobre 2003. L’esclusione è irragionevole perché tratta diversamente situazioni sostanzialmente identiche sulla base di un elemento (la coincidenza o meno dell’esercizio con l’anno solare) del tutto irrilevante rispetto alla finalità del condono.
Il principio
Un condono fiscale che non estende il suo beneficio a contribuenti in situazione sostanzialmente identica a quella dei destinatari, sulla base di un elemento puramente formale e ininfluente rispetto alla ratio del condono stesso, viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e può essere dichiarato incostituzionale nella parte escludente.
Domande e risposte
Cos’è il condono fiscale “tombale”?
È la forma più ampia di condono: il contribuente paga un importo forfettario e viene definitivamente liberato da qualsiasi accertamento per il periodo condonato (“chiude la tomba” su quella annualità). Era disciplinato dall’art. 9 della l. 289/2002 (finanziaria 2003).
Perché alcune società hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare?
L’art. 2 del d.P.R. 322/1998 consente alle società di scegliere un esercizio diverso dall’anno solare (es. 1 aprile – 31 marzo) per ragioni organizzative, commerciali o per allineamento con il gruppo internazionale di appartenenza.
La Corte ha esteso automaticamente il condono?
Sì, in via additiva: dichiarando incostituzionale la norma “nella parte in cui non consente” l’applicazione del condono, la Corte ha di fatto esteso il beneficio ai contribuenti esclusi, che potevano presentare domanda di condono.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento fiscale
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
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