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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, relativo alla deliberazione con cui il Senato aveva ritenuto insindacabili gli articoli pubblicati dal senatore Nando Dalla Chiesa sul quotidiano «L’Unità». Come nell’ordinanza n. 246/2007, il vizio è formale: il Tribunale non aveva trascritto per intero i contenuti degli articoli, ma ne aveva offerto una rielaborazione soggettiva.
Di cosa si tratta
Tra maggio e luglio 2004 il senatore Nando Dalla Chiesa pubblicò tre articoli sul quotidiano «L’Unità» relativi alla gestione dell’eredità della Marchesa Anna Maria Casati Stampa. L’on. Cesare Previti ritenne quegli articoli diffamatori nei propri confronti e promosse una causa civile per risarcimento danni. Il Senato della Repubblica, con delibera del 23 marzo 2005, aveva ritenuto i fatti oggetto del giudizio riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari del senatore Dalla Chiesa, con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost.
Il conflitto di attribuzioni
Il Tribunale civile di Roma sollevava conflitto nei confronti del Senato, sostenendo che gli articoli di Dalla Chiesa non presentavano alcun nesso funzionale con attività parlamentari tipiche del senatore. Potere ricorrente: Tribunale civile di Roma. Potere resistente: Senato della Repubblica. Parametro: art. 68, comma 1, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per lo stesso vizio riscontrato nella sentenza n. 246/2007: il Tribunale aveva riprodotto solo stralci del contenuto testuale degli articoli del senatore, rielaborandone il significato in modo soggettivo. Tale «impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse» e la loro «interpretazione soggettiva» da parte del giudice ricorrente non consente di cogliere in modo esaustivo l’oggetto del contendere né, quindi, di accertare il nesso funzionale. Il ricorso difettava di un requisito essenziale e doveva essere dichiarato inammissibile.
Il principio
La riproduzione testuale integrale delle dichiarazioni del parlamentare è un requisito essenziale del ricorso per conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità. Il giudice ricorrente non può sostituire la trascrizione con una propria sintesi o interpretazione dei testi, perché ciò impedirebbe alla Corte di compiere il proprio controllo sul nesso funzionale. La carenza di questo requisito rende il ricorso inammissibile a prescindere dalla fondatezza delle censure nel merito.
Domande e risposte
Degli articoli di giornale a firma di un senatore possono essere insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.?
Sì, ma solo se il loro contenuto presenta una corrispondenza sostanziale con atti tipici dell’attività parlamentare del senatore (interpellanze, discorsi in aula, lavori in commissione, ecc.). Il fatto che l’articolo sia firmato da un parlamentare non è sufficiente; occorre il cosiddetto «nesso funzionale».
Come deve presentare le dichiarazioni del parlamentare il Tribunale che solleva conflitto di attribuzioni?
Deve riportarle testualmente e integralmente nell’atto introduttivo del giudizio. Non è sufficiente un «libero sunto» o una parafrasi, perché la Corte deve poter leggere le parole esatte per stabilire se esse rispecchino sostanzialmente il contenuto di atti parlamentari tipici.
Questa decisione è coerente con la n. 246/2007?
Sì, entrambe confermano la stessa regola processuale: il ricorso per conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità è inammissibile se il Tribunale ricorrente non riproduce testualmente le dichiarazioni del parlamentare. Le due sentenze sono state emesse lo stesso giorno (20 giugno 2007) e riguardano entrambe l’on. Previti, ma come parte di giudizi distinti (attore in un caso, convenuto nell’altro) e con parlamentari e rami del Parlamento diversi.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni, norma al centro del conflitto di attribuzioni
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