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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 6, comma 5, del d.l. n. 122/1993 convertito in legge n. 205/1993 (giudizio direttissimo obbligatorio per i reati di discriminazione razziale), perché il rimettente chiedeva una pronuncia additiva che avrebbe richiesto scelte discrezionali riservate al legislatore.
Di cosa si tratta
La legge Mancino (d.l. n. 122/1993) prevede che per i reati di discriminazione razziale il pubblico ministero proceda obbligatoriamente con giudizio direttissimo, anche fuori dai casi tipici del codice di rito (arresto in flagranza o confessione), salvo che siano necessarie speciali indagini. Il Tribunale di Verona, in un procedimento per reati di discriminazione razziale con numerosi imputati, riteneva che questo «direttissimo atipico» violasse le garanzie difensive perché, diversamente dal rito ordinario, non prevedeva un termine di quindici giorni per l’instaurazione del giudizio, consentendo al PM di svolgere indagini prolungate prima di presentare gli imputati al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 6, comma 5, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui – secondo l’interpretazione dominante della Cassazione – non prevede il termine di quindici giorni dall’arresto per l’instaurazione del giudizio direttissimo. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Verona.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. Il rimettente chiede una pronuncia additiva (l’inserimento nella norma censurata del termine di quindici giorni), ma l’adeguamento potrebbe essere realizzato con varie soluzioni: termine preventivo, controlli successivi, sanzioni processuali per l’elusione del presupposto legale. Queste scelte sono discrezionali e riservate al legislatore; la Corte non può operare sostituendosi a esso con una pronuncia additiva «a rime obbligate».
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando richiede una pronuncia additiva che non è l’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma presuppone scelte discrezionali tra più opzioni egualmente compatibili con la Costituzione: in tal caso la scelta spetta al legislatore, non alla Corte.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio direttissimo «atipico»?
È una forma di giudizio direttissimo introdotta da leggi speciali, che prescinde dai presupposti del rito ordinario (arresto in flagranza o confessione) e si giustifica con esigenze di celerità, immediatezza ed esemplarià. La legge Mancino ne prevede uno per i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Perché la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza del Tribunale di Verona?
Perché l’orientamento dominante della Cassazione era che il «direttissimo atipico» della legge Mancino non prevedesse il termine di quindici giorni: il PM poteva dunque procedere con il rito speciale anche dopo indagini prolungate nel tempo, a condizione che non fossero necessarie «speciali indagini».
Cosa si intende per pronuncia additiva «a rime obbligate»?
È una sentenza con cui la Corte aggiunge alla norma censurata un elemento mancante che è l’unica soluzione costituzionalmente possibile (come se fosse dettata dalla Costituzione stessa). Se invece esistono più soluzioni possibili, la Corte non può scegliere in luogo del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.