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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 218 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania. La questione riguarda dell’art. 33. La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

che, nel corso di un giudizio relativo all’impugnativa di un provvedimento prefettizio di rigetto della domanda presentata da una datrice di lavoro al fine di legalizzare un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente di nazionalità pachistana, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 7 novembre 2005 (pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2006), ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

La questione di legittimità costituzionale

È stata impugnata la dell’art. 33. Il giudice rimettente è il Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

La decisione della Corte

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Il principio

che, con riguardo a tale ultima disposizione, con la sentenza n. 206 del 2006 e con l’ordinanza n. 44 del 2007 sono state, rispettivamente, dichiarate non fondata e manifestamente infondata questioni

Domande e risposte

Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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