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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 219 del 2007, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze ha. La questione riguarda dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. La Corte ha dichiarato la element.innerHTML = element.innerHTML.replace(rgxp, repl);.

Di cosa si tratta

che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall’art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,

La questione di legittimità costituzionale

È stata impugnata la dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975. Il giudice rimettente è il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha.

La decisione della Corte

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Il principio

che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge n. 354 del 1975, introdotti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella p

Domande e risposte

Che cos’è un’ordinanza della Corte Costituzionale?

L’ordinanza è una forma decisoria semplificata con cui la Corte definisce le questioni manifestamente infondate, inammissibili o irricevibili, senza entrare nel pieno merito della questione di legittimità costituzionale.

Qual è l’effetto di una dichiarazione di manifesta inammissibilità?

La questione viene respinta in rito, senza che la Corte esamini il merito. Il giudice a quo deve proseguire il giudizio applicando la norma impugnata così com’è.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (in via incidentale) nel corso di un giudizio, oppure lo Stato o le Regioni (in via principale). I privati non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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