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Con sentenza n. 236 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. La questione è stata definita con esito: inammissibile (conflitto tra poteri).
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Corte d’Appello di Milano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. Parametri costituzionali invocati: art. 68. Giudice rimettente: Corte d’Appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
Il conflitto di attribuzioni tra poteri è stato dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti necessari.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 68 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da Corte d’Appello di Milano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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