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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 236 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. La questione è stata definita con esito: inammissibile (conflitto tra poteri).

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Corte d’Appello di Milano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: deliberazione della Camera dei deputati sull’insindacabilità ex art. 68 Cost. delle dichiarazioni dell’on. Berlusconi. Parametri costituzionali invocati: art. 68. Giudice rimettente: Corte d’Appello di Milano.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile: mancavano i requisiti processuali necessari per un esame nel merito da parte della Corte Costituzionale.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

Il conflitto di attribuzioni tra poteri è stato dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti necessari.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 68 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Corte d’Appello di Milano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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