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Con ordinanza n. 232 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. La questione è stata definita con esito: manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da TAR per il Piemonte nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) — installazione antenne. Parametri costituzionali invocati: art. 3, art. 97. Giudice rimettente: TAR per il Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancel
Il principio
La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
La questione è stata dichiarata manifestamente infondata: la Corte ha ritenuto con evidenza che la norma impugnata non violasse i parametri costituzionali evocati.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 3, art. 97 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da TAR per il Piemonte. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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