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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del Codice della strada, che prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore anche se non di proprietà del trasgressore. Il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, vizio formale che determina inevitabilmente l’inammissibilità.
Di cosa si tratta
Il giudice di pace di Castellammare di Stabia dubitava della legittimità della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo applicata come sanzione accessoria per determinate infrazioni stradali gravi, anche quando il mezzo non appartenesse al trasgressore. Il problema era che la sanzione reale — la confisca del bene — colpiva il terzo proprietario innocente, in contrasto con il principio della personalità della responsabilità sanzionatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevede la confisca del ciclomotore o motoveicolo anche se non di proprietà del soggetto che commette l’infrazione stradale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il giudice rimettente aveva omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (chi era la parte, quale infrazione era contestata, se il veicolo appartenesse o meno al trasgressore). Senza questa descrizione la Corte non può verificare la rilevanza della questione né l’applicabilità della norma al caso concreto.
Il principio
La completa omissione della descrizione della fattispecie nell’ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito. Il giudice a quo ha l’obbligo di illustrare il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce la questione, per consentire alla Corte di valutarne la rilevanza.
Domande e risposte
Cos’è la confisca come sanzione accessoria nel Codice della strada?
Per alcune infrazioni stradali gravi (es. guida senza patente, recidiva in alcune violazioni), il Codice della strada prevede il sequestro del veicolo e la successiva confisca come sanzione accessoria. La confisca priva definitivamente il proprietario del bene. Il problema costituzionale nasce quando a commettere l’infrazione è chi usa il veicolo di un terzo: la sanzione reale colpisce anche il proprietario innocente.
Il principio di personalità della pena vale anche per le sanzioni amministrative?
L’art. 27 Cost. enuncia il principio di personalità della responsabilità penale e la finalità rieducativa della pena. In materia di sanzioni amministrative, il principio viene applicato in modo meno rigido; tuttavia la Corte ha in passato dichiarato incostituzionali automatismi sanzionatori eccessivamente afflittivi per soggetti estranei all’infrazione.
La questione è stata poi affrontata nel merito?
Non in questo giudizio. La Corte si è pronunciata su analoga questione riguardante la confisca di veicoli per infrazioni stradali gravi in successive occasioni, ritenendo in alcuni casi illegittima la confisca obbligatoria quando colpisce terzi proprietari in buona fede.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — Personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena, parametro per valutare le sanzioni che colpiscono terzi non responsabili
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e proporzionalità, invocato per la sproporzione della sanzione rispetto all’allarme sociale dell’infrazione
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