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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 7 della legge n. 890/1982, che consente la notifica postale al portiere senza obbligo di raccomandata al destinatario. Non vi è irragionevole disparità rispetto alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c., perché le due procedure sono strutturalmente diverse, né esiste un rischio di perdita degli atti giudiziari non visibilmente distinguibili da altra corrispondenza.

Di cosa si tratta

In una causa civile, la convenuta non si era costituita in giudizio perché la citazione le era stata notificata tramite il portiere dello stabile, senza che le fosse poi inviata una raccomandata per avvisarla dell’avvenuta notifica. Il Giudice di pace di Portici riteneva irragionevole che la notifica a mezzo posta al portiere non prevedesse tale raccomandata, a differenza della notifica tramite ufficiale giudiziario, che invece la prevede.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Portici ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere, sia data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: non esiste irragionevole disparità perché le situazioni disciplinate dall’art. 139 c.p.c. (notifica tramite ufficiale giudiziario) e dall’art. 7 della legge n. 890/1982 (notifica postale) sono diverse. La raccomandata successiva alla consegna al portiere sarebbe una duplicazione inutile: avrebbe le stesse caratteristiche postali dell’atto notificato. Inoltre, gli atti giudiziari sono visibilmente riconoscibili come tali anche dal portiere.

Il principio

La notifica postale a mezzo del servizio postale al portiere dello stabile è strutturalmente diversa dalla notifica tramite ufficiale giudiziario, e le differenze di disciplina tra le due procedure sono giustificate dalla diversità dei soggetti coinvolti (funzionario pubblico vs. operatore postale) e delle modalità operative. Non è irragionevole che la legge n. 890/1982 non imponga una raccomandata di avviso dopo la consegna al portiere.

Domande e risposte

Quando una notifica al portiere è valida?

La notifica tramite ufficiale giudiziario al portiere (art. 139 c.p.c.) è valida se l’ufficiale non ha trovato il destinatario né altri addetti alla ricezione. L’ufficiale deve poi inviare una raccomandata al destinatario. La notifica postale al portiere ex art. 7 l. 890/1982 è valida quando l’agente postale non trova il destinatario; il portiere firma l’avviso di ricevimento e il registro di consegna, ma non è prevista la raccomandata successiva.

Perché la Corte ritiene non irragionevole la mancanza della raccomandata?

Perché l’ufficiale postale che consegna al portiere non è nella stessa posizione dell’ufficiale giudiziario: la raccomandata di avviso che quest’ultimo invia sarebbe di fatto identica (come tipo di corrispondenza) all’atto originale già consegnato al portiere. Inoltre, le buste giudiziarie sono riconoscibili come tali, ragion per cui il portiere è in grado di distinguerle dalla corrispondenza ordinaria.

La sentenza n. 346/1998 non aveva già imposto la raccomandata?

Sì, ma in una fattispecie diversa: quella sentenza aveva imposto la raccomandata quando la notifica si fosse perfezionata con il deposito del piego presso l’ufficio postale (ipotesi in cui nessuno aveva ritirato il plico). Nel caso in esame il plico era stato effettivamente consegnato al portiere, quindi la situazione era sostanzialmente diversa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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