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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Siciliana contro i commi 43 e 44 della finanziaria 2006, che avevano soppresso i trasferimenti statali per le funzioni degli ex uffici metrici passate alle Camere di commercio. La Regione non era titolare di quelle funzioni né aveva un interesse diretto a opporsi alla modifica, dato che le CCIAA operano come autonomie funzionali statali.
Di cosa si tratta
La riforma Bassanini degli anni ’90 aveva trasferito alle Camere di commercio le funzioni degli uffici metrici provinciali, con contestuale passaggio delle risorse finanziarie dallo Stato. La legge finanziaria 2006 aveva soppresso questi trasferimenti, stabilendo che le CCIAA si finanziassero con i propri proventi. La Regione Siciliana aveva impugnato questa modifica invocando la propria norma di attuazione statutaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 43 e 44, della legge n. 266/2005 in riferimento all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001 (norma di attuazione statutaria), all’art. 43 dello Statuto speciale siciliano e all’art. 81, quarto comma, Cost., ritenendo che le norme impugnate modificassero una norma di attuazione statutaria senza seguire la procedura speciale.
La decisione della Corte
Inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse. Le funzioni degli uffici metrici erano state trasferite direttamente alle CCIAA, non alla Regione Siciliana. Per la Sicilia era in vigore una specifica norma di attuazione (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001) che manteneva il trasferimento statale alle CCIAA siciliane: quella norma non era stata toccata dalle disposizioni impugnate, perciò mancava un interesse concreto della Regione a ricorrere.
Il principio
Le Regioni a statuto speciale possono impugnare norme statali che ledono le loro competenze statutarie o le norme di attuazione che le riguardano direttamente. Tuttavia, se la norma impugnata incide su funzioni attribuite ad altri soggetti (le CCIAA) e la Regione dispone di una disciplina speciale che la tutela già, manca l’interesse concreto a ricorrere.
Domande e risposte
Cosa sono le norme di attuazione degli statuti speciali?
Sono atti con forza di legge adottati con decreto legislativo attraverso una procedura speciale (commissione paritetica Stato-Regione), che disciplinano il concreto esercizio delle competenze della Regione a statuto speciale. Hanno forza sovraordinata rispetto alla legge ordinaria statale quando attuano effettivamente le previsioni statutarie.
Le Camere di commercio sono enti regionali o statali?
Sono enti pubblici a base associativa con autonomia funzionale, di norma ricondotti alla sfera statale quanto al regime delle loro funzioni. Non sono enti territoriali regionali, il che spiega perché la Regione non aveva titolo a impugnarle difese delle CCIAA.
La Regione Siciliana era davvero più protetta delle altre sul punto?
Sì. L’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 143/2001, norma di attuazione dello Statuto, prevedeva espressamente che alle CCIAA siciliane continuassero a essere trasferite risorse statali. Quella norma non era stata abrogata dalla finanziaria 2006, quindi la Regione era già garantita dall’ordinamento vigente.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Equilibrio del bilancio e copertura finanziaria delle leggi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.