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La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia contro il Senato, che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore D’Ambrosio alla televisione locale sui presunti favori concessi alla Neuromed. Non vi era alcun atto parlamentare specifico cui riferire quelle dichiarazioni: il mandato politico generico non basta a creare il nesso funzionale.
Di cosa si tratta
Un senatore aveva rilasciato interviste a un’emittente locale del Molise denunciando presunti illeciti contabili nella gestione di fondi regionali destinati alla Neuromed s.r.l. La società lo aveva convenuto in giudizio per risarcimento danni. Il Senato aveva ritenuto le dichiarazioni insindacabili ex art. 68 Cost. Il Tribunale civile di Isernia ha sollevato conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Isernia ha impugnato la deliberazione del Senato del 26 novembre 2003 (Doc. IV-quater, n. 19) che aveva qualificato come insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni televisive rese dal senatore Alfredo D’Ambrosio sulla gestione di fondi regionali a favore della Neuromed s.r.l.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Non esisteva alcun atto parlamentare tipico cui riferire le dichiarazioni extra moenia del senatore; la sola appartenenza al Parlamento e il generico esercizio del mandato politico non sono sufficienti a fondare la prerogativa dell’insindacabilità.
Il principio
La garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost. non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con una concreta e specifica attività svolta nella qualità di membro delle Camere. Non è sufficiente che le dichiarazioni riguardino argomenti di pubblico interesse o siano connesse alla più ampia attività politica del parlamentare.
Domande e risposte
Una denuncia politica generica è coperta dall’insindacabilità parlamentare?
No. La Corte ha ribadito che occorre un’attività parlamentare specifica e tipica cui le dichiarazioni esterne si ricolleghino. Il semplice fatto di svolgere attività politica, anche se su temi di interesse pubblico, non crea il nesso funzionale richiesto.
Quale ruolo ha la legge n. 140 del 2003 sull’art. 68 Cost.?
La difesa del Senato aveva invocato l’art. 3 di quella legge per sostenere che la critica politica è di per sé insindacabile. La Corte ha respinto questa lettura: la norma non può espandere la garanzia costituzionale oltre i confini tracciati dall’art. 68 Cost. e dalla giurisprudenza costituzionale.
Il danno a un’azienda privata è tutelabile anche se chi lo ha causato è un parlamentare?
Sì, quando manca il nesso funzionale con l’attività parlamentare. In quel caso la valutazione sulla diffamatorietà delle dichiarazioni spetta al giudice comune, nel caso di specie al Tribunale civile di Isernia.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.