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La Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina. Ha dichiarato che non spettava al Tribunale adottare taluni provvedimenti processuali nel procedimento civile a carico del deputato Nicola Vendola, ignorando l’eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. Ha invece confermato la legittimità dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale alla Corte.

Di cosa si tratta

Il deputato Nicola Vendola era stato convenuto in giudizio civile davanti al Tribunale di Messina per risarcimento di danni da dichiarazioni asseritamente diffamatorie nei confronti di una testata giornalistica. La sua difesa aveva eccepito l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva proseguito il procedimento senza trasmettere gli atti alla Camera, e la Camera aveva sollevato conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Messina per i provvedimenti di rinvio dell’udienza del 30 giugno e 21 luglio 2003, il provvedimento di trattenimento in decisione del 22 settembre 2003, e l’ordinanza del 27 gennaio 2004 con cui il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003 (norme sull’insindacabilità parlamentare).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Messina adottare i tre provvedimenti di rinvio e trattenimento in decisione, e li ha annullati: il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera appena è stata sollevata l’eccezione di insindacabilità, senza differire la decisione. Ha invece dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, una volta che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità.

Il principio

Sollevata l’eccezione di insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost., il giudice deve trasmettere immediatamente gli atti alla Camera competente ai sensi dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003, senza adottare provvedimenti interlocutori che ritardino tale trasmissione; il giudice può legittimamente sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma che disciplina l’insindacabilità.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la garanzia di insindacabilità parlamentare, distinta dall’immunità per reati.

Che cosa avrebbe dovuto fare il Tribunale di Messina?

Appena sollevata l’eccezione di insindacabilità, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. n. 140 del 2003, senza rinviare le udienze o trattenere la causa in decisione.

Il Tribunale poteva sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma?

Sì. La Corte ha dichiarato che spettava al Tribunale emanare l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dopo che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità; era un atto legittimo nell’esercizio dei poteri del giudice.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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