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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 6 del T.U. postale e dell’art. 19 del d.lgs. n. 261/1999 in relazione all’art. 3 della Costituzione, perché il rimettente non ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, aveva dubitato della compatibilità con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) di alcune norme sui servizi postali, che riservano talune attività in via esclusiva al fornitore del servizio universale. La questione è dichiarata inammissibile per vizi dell’ordinanza di rimessione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. disposizioni in materia postale) e dell’art. 19 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (attuazione direttiva 97/67/CE sui servizi postali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione perché l’ordinanza di rimessione non motiva sufficientemente la rilevanza delle norme impugnate nel giudizio principale pendente davanti al rimettente.

Il principio

La rilevanza della questione di costituzionalità è presupposto indispensabile per l’ammissibilità dell’incidente: il giudice rimettente deve spiegare in modo non implausibile perché la norma censurata debba applicarsi nel caso concreto e perché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità influirebbe sull’esito del giudizio a quo.

Domande e risposte

Che cos’è il «servizio universale» nel settore postale?

Il servizio universale è l’insieme delle prestazioni postali di base che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a prezzi accessibili: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali.

Perché la questione è inammissibile e non infondata?

L’inammissibilità dipende da un difetto formale dell’ordinanza di rimessione: il giudice non ha spiegato perché la norma impugnata sia necessaria per risolvere la controversia. La Corte non esamina quindi il merito della questione.

Cosa può fare il giudice rimettente dopo una declaratoria di inammissibilità?

Il giudice può sollevare nuovamente la questione, questa volta con un’ordinanza che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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