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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino straniero condannato per reati di stupefacenti. Nelle more del giudizio era entrato in vigore il d.lgs. n. 5 del 2007, che aveva modificato la disciplina impugnata: il TAR doveva pertanto rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Di cosa si tratta
Un cittadino marocchino residente in Italia con la propria famiglia dal 1992 si era visto rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di Mantova a causa di una condanna, patteggiata nel 2004 con sospensione condizionale della pena, per cessione di hashish. Il TAR Brescia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme del Testo Unico Immigrazione che non consentivano alcuna valutazione discrezionale della situazione concreta.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione), nel testo risultante dalle modifiche della l. n. 189 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 13, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 41 e 117, comma 1, della Costituzione, per la mancanza di qualsiasi valutazione della concreta pericolosità del soggetto.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché, medio tempore, era entrato in vigore il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, che aveva modificato le disposizioni impugnate del Testo Unico Immigrazione. Il TAR doveva pertanto riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, interviene una modifica normativa che incide direttamente sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro legislativo.
Domande e risposte
Perché era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno?
Perché le norme del Testo Unico Immigrazione applicabili all’epoca imponevano il rifiuto del rinnovo in presenza di determinate condanne penali, senza consentire alcuna valutazione della situazione personale e familiare del richiedente.
Che cosa ha cambiato il d.lgs. n. 5 del 2007?
Ha modificato la disciplina del Testo Unico Immigrazione in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, introducendo criteri diversi rispetto a quelli vigenti al momento della rimessione. La Corte ha quindi restituito gli atti al giudice affinché verificasse se la questione mantenesse rilevanza.
Quali diritti fondamentali erano in gioco?
L’unità familiare (artt. 29 e 30 Cost.), la tutela dei figli minori, il diritto al lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) e i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), oltre al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale
- Art. 29 della Costituzione — tutela della famiglia, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, parametro invocato
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