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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico sull’immigrazione (pena per lo straniero che si trattenga nel territorio in violazione dell’ordine di allontanamento), per difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Più giudici rimettenti avevano dubitato della legittimità costituzionale della norma che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore. La Corte riunisce i giudizi e li dichiara inammissibili per vizi delle ordinanze di rimessione.
La questione di legittimità costituzionale
Più rimettenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271/2004, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che rimanga nel territorio senza giustificato motivo. I giudizi sono stati riuniti dalla Corte.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate, per difetti nelle ordinanze di rimessione: i giudici a quo non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni nel giudizio principale né avevano esposto in modo sufficiente i motivi di non manifesta infondatezza.
Il principio
L’inammissibilità manifesta delle questioni di legittimità costituzionale può derivare da un difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla rilevanza (necessità della norma ai fini della decisione del giudizio a quo) e sulla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e infondatezza di una questione di costituzionalità?
L’inammissibilità riguarda vizi processuali (ad esempio difetto di motivazione dell’ordinanza) che impediscono alla Corte di esaminare il merito. L’infondatezza riguarda invece il merito: la norma è esaminata e ritenuta compatibile con la Costituzione.
Che cos’è il «giustificato motivo» nel reato di trattenimento dello straniero?
Il giustificato motivo è una causa di esclusione del reato che il legislatore ha inserito nella norma: se lo straniero non si è allontanato per ragioni indipendenti dalla propria volontà (ad esempio per motivi di salute o di forza maggiore), non è punibile.
Perché la Corte riunisce più giudizi?
La Corte riunisce giudizi diversi che abbiano ad oggetto la stessa norma e gli stessi parametri costituzionali, per trattarli con un’unica pronuncia ed evitare decisioni contraddittorie.
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