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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d’assise d’appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza (COPACO), che aveva opposto il vincolo del segreto alla consegna di propri atti e documenti richiesti nell’ambito di un procedimento penale. L’inammissibilità è derivata dalla mancanza del requisito soggettivo in capo al COPACO.

Di cosa si tratta

Nel corso di un processo penale relativo alla sottrazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato, la Corte d’assise d’appello di Roma aveva chiesto al COPACO (Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza) di esibire documentazione consegnatagli dall’imputato. Il COPACO aveva opposto il vincolo del segreto ai sensi dell’art. 11 della l. n. 801 del 1977. La Corte d’appello aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione tra poteri.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’assise d’appello di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del COPACO, contestando l’opposizione del vincolo del segreto ex art. 11 della l. n. 801 del 1977 alla richiesta di esibizione di atti. Il conflitto atteneva alla corretta individuazione del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti applicativi di quella norma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il COPACO — organo parlamentare con funzioni di controllo sui servizi di informazione e sicurezza — non è un “potere dello Stato” nel senso richiesto per la proponibilità del conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. Il conflitto era quindi strutturalmente inammissibile per difetto del requisito soggettivo in capo alla parte resistente.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone che entrambe le parti siano “poteri dello Stato” in senso costituzionale; gli organi parlamentari con funzioni di mero controllo, come il COPACO, non possiedono tale qualifica e non possono essere parti di un simile conflitto.

Domande e risposte

Che cos’è il COPACO?

È il Comitato parlamentare bicamerale che esercita il controllo sull’attività dei servizi di informazione e sicurezza (SISMi e SISDe). All’epoca era disciplinato dalla legge n. 801 del 1977.

Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perché il COPACO non è un “potere dello Stato” nel significato richiesto dall’art. 134 Cost. per la proponibilità del conflitto di attribuzione; è un organo parlamentare con funzioni di controllo, non titolare di poteri costituzionalmente garantiti autonomi.

Il segreto opposto dal COPACO era legittimo?

La Corte non ha esaminato il merito di tale questione, avendo dichiarato il conflitto inammissibile in via pregiudiziale per difetto del requisito soggettivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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