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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 24 del d.lgs. 46/1999, che consente agli enti previdenziali di riscuotere i propri crediti tramite ruolo esattoriale senza previa verifica giurisdizionale. La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di un creditore pubblicistico è ragionevole e non viola il giusto processo, poiché il preteso debitore può proporre opposizione e ottenere la sospensione dell’esecuzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva sollevato, con otto ordinanze di identico tenore, questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. 46/1999, nella parte in cui attribuisce agli enti previdenziali (INPS) il potere di riscuotere i propri crediti attraverso il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento, formando un titolo esecutivo prima e al di fuori del giudizio. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. (giusto processo).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (riscossione mediante ruolo). Parametro costituzionale: art. 111, secondo comma, della Costituzione (giusto processo). Giudice rimettente: Tribunale di Torre Annunziata, otto ordinanze del 7 febbraio 2005 (r.o. nn. 355-362 del 2005).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di consentire a un creditore pubblico di formare unilateralmente un titolo esecutivo non è irragionevole, data la natura pubblicistica dell’ente e l’affidabilità del procedimento che ne governa l’attività. Il sistema rispetta il diritto di difesa: il preteso debitore può proporre opposizione entro un termine perentorio ma adeguato, ottenere la sospensione dell’esecuzione e far valere le proprie ragioni con l’onere della prova ripartito in base alla posizione sostanziale, non formale, delle parti.

Il principio

La formazione unilaterale del titolo esecutivo da parte di enti previdenziali pubblici mediante ruolo esattoriale non viola il principio del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., purché al preteso debitore sia garantita un’efficace tutela in sede di opposizione, con possibilità di sospensione dell’esecuzione e ripartizione dell’onere probatorio in base alla posizione sostanziale delle parti.

Domande e risposte

Cos’è il ruolo esattoriale e come funziona?

Il ruolo è l’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (es. INPS) e consegnato all’agente della riscossione. Da esso scaturisce la cartella di pagamento, che è un titolo esecutivo: il debitore deve pagare o fare opposizione entro i termini di legge.

Come può opporsi il debitore alla cartella INPS?

Il debitore può proporre opposizione davanti al tribunale entro i termini previsti, contestando il merito o la procedura. Può anche chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella durante il giudizio di opposizione.

Perché agli enti previdenziali è consentito formare il titolo esecutivo senza il giudice?

Perché la loro natura pubblicistica e le procedure normate che governano la loro attività offrono garanzie di affidabilità tali da rendere non irragionevole la formazione unilaterale del titolo, nel bilanciamento tra efficienza della riscossione e diritti del debitore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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