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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 567, secondo comma, del codice penale (falsità nella formazione dell’atto di nascita), sollevata per asserita violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Le condotte del primo e del secondo comma sono oggettivamente diverse: la prima è uno scambio materiale di neonati, la seconda implica la commissione di un falso ideologico, esprimendo una più intensa carica criminosa.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, sostenendo che la pena da cinque a quindici anni di reclusione prevista per la falsità nella formazione dell’atto di nascita di un neonato sarebbe sproporzionata rispetto alla fattispecie del primo comma (scambio di neonati), punita meno severamente. Secondo il rimettente, le due norme tutelerebbero lo stesso bene giuridico — l’interesse del minore alla verità della propria ascendenza — ma con pene non proporzionate.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni per la falsità nella formazione dell’atto di nascita. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). Giudice rimettente: Corte di cassazione, ordinanza del 31 agosto 2005 (r.o. n. 16 del 2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le fattispecie del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. sono oggettivamente diverse: nel primo comma la condotta è uno scambio materiale di neonati; nel secondo comma si realizza mediante la commissione di un falso ideologico, il che rivela una più intensa carica criminosa. Il legislatore ha dunque trattato situazioni diverse in modo diverso, nel rispetto del principio di uguaglianza. La stessa Cassazione aveva più volte ritenuto manifestamente infondata la medesima questione.
Il principio
La diversità strutturale tra le condotte del primo e del secondo comma dell’art. 567 c.p. — l’una semplice, l’altra complessa in quanto realizzata attraverso la commissione di un falso — giustifica la differenza sanzionatoria e non integra violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra il primo e il secondo comma dell’art. 567 c.p.?
Il primo comma punisce lo scambio materiale di neonati senza falsità; il secondo comma punisce la falsa attestazione all’ufficiale di stato civile sull’identità dei genitori del neonato, che presuppone la commissione di un falso ideologico.
Perché la pena più elevata del secondo comma non viola l’uguaglianza?
Perché la condotta del secondo comma è più grave: richiede la commissione di un ulteriore reato (falso ideologico) e rivela maggiore carica criminosa, rendendo legittima la risposta sanzionatoria più severa da parte del legislatore.
Quali beni giuridici tutela l’art. 567 c.p.?
In entrambi i commi è tutelato l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza, ma le modalità di lesione di tale interesse sono diverse e giustificano un trattamento sanzionatorio differenziato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata
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