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Con l’ordinanza n. 85 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 sulla prescrizione dei crediti pensionistici, sollevata dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana. Il rimettente contestava l’interpretazione “siciliana” secondo cui, quando una norma ostativa al riconoscimento di un credito pensionistico è dichiarata incostituzionale, il termine di prescrizione decorre dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte, generando una disparità di trattamento rispetto alle altre giurisdizioni contabili.
Di cosa si tratta
Un titolare di pensione privilegiata tabellare aveva lavorato contemporaneamente per un’azienda privata, accumulando pensione e retribuzione. Le sentenze costituzionali n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 avevano dichiarato incostituzionali le norme che impedivano il cumulo integrale. Il problema era da quando decorreva la prescrizione degli arretrati: dalla data di maturazione dei singoli ratei (come sosteneva la Cassazione) o dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte (come interpretava la sezione d’appello siciliana della Corte dei conti).
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità dell’art. 2, secondo e quarto comma, del r.d.l. n. 295 del 1939, nella parte in cui, nell’interpretazione del “diritto vivente siciliano”, fa decorrere il termine di prescrizione dalla data di pubblicazione delle sentenze di incostituzionalità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il rimettente non censura la norma in sé, ma una specifica interpretazione giurisprudenziale della sezione d’appello siciliana. Poiché esiste una diversità interpretativa tra giurisdizioni contabili, il problema non è di legittimità costituzionale della norma ma di un contrasto interpretativo tra giudici, che non spetta alla Corte costituzionale risolvere. La questione, così come prospettata, risulta inammissibile.
Il principio
Il contrasto interpretativo tra giurisdizioni diverse sulla portata di una norma non costituisce questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale non è il giudice della corretta applicazione della legge e non può essere chiamata a risolvere contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di norme: tale funzione spetta ai meccanismi ordinamentali di nomofilachia (Corte di cassazione, sezioni unite).
Domande e risposte
Da quando decorre la prescrizione degli arretrati pensionistici quando la norma ostativa è stata dichiarata incostituzionale?
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione (e delle sezioni contabili non siciliane), il termine di prescrizione decorre dalla data di maturazione del credito, perché il vizio di legittimità non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto, non un impedimento legale. La tesi opposta (decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità) potrebbe far risalire gli arretrati molto più indietro nel tempo.
Cosa si intende per “diritto vivente siciliano”?
Il rimettente usa questa espressione per indicare un orientamento giurisprudenziale consolidato e uniforme della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che si discostava dall’interpretazione prevalente nelle altre sezioni. La Corte ha ritenuto che, in presenza di tale contrasto interpretativo, la questione fosse inammissibile.
Perché la questione era ritenuta inammissibile e non infondata?
Perché il rimettente non stava contestando il tenore letterale della norma ma solo una sua specifica interpretazione giurisprudenziale regionale. La Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione giurisprudenziale di una norma senza che questa venga censurata nelle sue disposizioni testuali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.