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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Nove giudici di pace di tutta Italia (Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Torre Annunziata x2, Palermo, Siracusa, Comiso) avevano contestato la confisca obbligatoria del ciclomotore per guida senza casco, ma le ordinanze presentano vizi motivazionali o riguardano questioni già decise.

Di cosa si tratta

L’art. 213, comma 2-sexies, del Codice della strada prevede la confisca del ciclomotore o motociclo nel caso di infrazioni gravi, tra cui la guida senza casco omologato (art. 171 c.d.s.). Numerosi giudici di pace del Sud Italia ritenevano questa sanzione sproporzionata e in contrasto con la tutela della proprietà privata, anche quando il veicolo appartenesse a un terzo non responsabile dell’infrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Nove giudici di pace hanno sollevato questioni sull’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, e sull’art. 171, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Le questioni riguardano sia il principio di uguaglianza (diverso trattamento tra automobilisti e motociclisti) sia la proporzionalità della confisca rispetto al reato.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per tutti i rimettenti. Le censure del Giudice di pace di Chioggia e di Trapani si sovrappongono a questioni identiche già decise (ordinanze n. 376/2006 e n. 209/2006). Le ordinanze degli altri rimettenti presentano i medesimi difetti di motivazione: mancata descrizione della fattispecie concreta, genericità delle argomentazioni, assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Il principio

La scelta del legislatore di sanzionare con la confisca le infrazioni più gravi del Codice della strada riguardanti ciclomotori e motocicli rientra nella discrezionalità legislativa. Solo la manifesta irragionevolezza giustifica l’intervento della Corte, ma le questioni sollevate non erano motivate in modo da consentire tale verifica.

Domande e risposte

Perché la confisca è prevista solo per ciclomotori e motocicli e non per le automobili?

I rimettenti contestavano proprio questa asimmetria: l’infrazione analoga per gli automobilisti (mancato uso delle cinture di sicurezza) non prevede la confisca dell’auto. La Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale delle ordinanze.

La confisca può colpire il proprietario del mezzo che non era alla guida?

In linea di principio sì, se si tratta di confisca obbligatoria non subordinata alla colpa del proprietario. I rimettenti sollevavano proprio questo aspetto come violazione dell’art. 42 Cost. La questione non è stata esaminata nel merito.

Come è stata poi risolta questa questione?

La Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria del veicolo di proprietà di persona estranea all’infrazione, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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