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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Roma: non spettava alla Camera dei Deputati dichiarare insindacabili le opinioni del deputato Sandro Bondi che accusava due ginecologi di falsità in un’intervista. Mancava il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

I dottori Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, ginecologi esperti di fecondazione assistita, avevano citato in giudizio civile il deputato Sandro Bondi per le dichiarazioni da lui rilasciate alla stampa l’8 dicembre 2003, nelle quali li accusava di aver mentito durante una trasmissione televisiva sulla procreazione medicalmente assistita. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, comma 1, Cost. Il Tribunale di Roma contestò tale delibera.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma chiedeva che la Corte dichiarasse che non spettava alla Camera dei Deputati deliberare l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, della Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Bondi, e annullasse la relativa delibera del 30 settembre 2004.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e annulla la delibera della Camera. Non esiste il nesso funzionale richiesto dalla giurisprudenza costituzionale: l’intervento del deputato Bondi in Assemblea (giugno 2002) aveva riguardato genericamente il metodo del dibattito parlamentare sulla fecondazione assistita, senza affrontare le specifiche questioni tecniche sulle quali si erano espressi i ginecologi nell’intervista del dicembre 2003. Il divario temporale di 18 mesi e la mancanza di corrispondenza sostanziale di contenuto recidono qualsiasi collegamento funzionale.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. protegge solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Una generica comunanza di temi o la mera riconducibilità a un medesimo contesto politico non è sufficiente: occorre una corrispondenza sostanziale di significato tra l’atto tipico (l’intervento parlamentare) e l’atto atipico (la dichiarazione esterna).

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma tutela l’autonomia del mandato parlamentare da interferenze giudiziarie.

Quando un’opinione esterna al Parlamento è “insindacabile”?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, occorre che vi sia: natura ufficiale e pubblica dell’atto, contenuto politico, contesto cronologico unitario rispetto a un atto tipico parlamentare, e — soprattutto — corrispondenza sostanziale di significato tra l’atto esterno e quello parlamentare.

Chi decide sull’insindacabilità?

La Camera (o il Senato) delibera l’insindacabilità. Se il giudice ordinario ritiene che la delibera abbia invaso la sua sfera di competenza, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, che ha l’ultima parola.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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