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La Corte dichiara incostituzionale la legge n. 46 del 2006 nella parte in cui elimina il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento: la menomazione radicale e unilaterale dell’accusa eccede il limite di tollerabilità costituzionale rispetto al principio di parità tra le parti.
Di cosa si tratta
La legge n. 46 del 2006 aveva tolto al pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui dopo la sentenza fossero sopravvenute prove decisive. Due Corti d’appello (Roma e Milano) avevano sollevato la questione mentre trattavano appelli del PM già proposti prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
La questione di legittimità costituzionale
Le Corti d’appello hanno denunciato la violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, sostenendo che la norma creasse una disparità irragionevole tra imputato (che può appellare la condanna) e pubblico ministero (che non può appellare il proscioglimento), comprimendo il principio di parità delle parti nel processo penale e il diritto della collettività alla tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie le questioni e dichiara incostituzionale l’art. 1 della l. n. 46/2006, nella parte in cui sostituisce l’art. 593 c.p.p. escludendo l’appello del PM avverso le sentenze di proscioglimento. Dichiara altresì incostituzionale l’art. 10, comma 2, nella parte in cui rendeva inammissibili gli appelli del PM già proposti prima della legge. La menomazione è radicale, generale e unilaterale, priva di una ratio adeguata.
Il principio
Il principio di parità tra le parti nel processo penale non impone una simmetria assoluta di poteri tra accusa e difesa, ma il legislatore non può menomarne uno in modo radicale, generale e unilaterale senza una giustificazione adeguata e proporzionata. L’eliminazione dell’appello del PM avverso i proscioglimenti eccede tale limite.
Domande e risposte
Il PM può oggi appellare le sentenze di proscioglimento?
Sì: dopo questa sentenza della Corte costituzionale, è stata ripristinata la possibilità per il PM di appellare le sentenze di assoluzione, nei limiti previsti dall’art. 593 c.p.p. nel testo risultante dalla pronuncia.
Qual è la differenza tra parità formale e parità sostanziale nel processo penale?
La parità formale impone che accusa e difesa abbiano le medesime opportunità processuali; quella sostanziale consente asimmetrie giustificate dalla diversa funzione dei due soggetti, purché ragionevoli e proporzionate.
Che effetto ha la dichiarazione di incostituzionalità sugli appelli pendenti?
L’art. 10, comma 2, della l. n. 46/2006 è stato dichiarato incostituzionale nella parte retroattiva: gli appelli del PM proposti prima dell’entrata in vigore della legge non potevano essere dichiarati inammissibili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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