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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge regionale pugliese che assoggettava le ex-USL in gestione liquidatoria alla procedura di liquidazione coatta amministrativa: la Regione è intervenuta in materia di norme processuali e ordinamento civile, riservate allo Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, con una serie di disposizioni legislative del 2002-2004, aveva previsto che le ex-USL in gestione liquidatoria fossero sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, modificando così le regole processuali e la responsabilità finanziaria applicabili a queste gestioni. La Corte d’appello di Torino, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di Trani avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti hanno denunciato la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva allo Stato la giurisdizione, le norme processuali e l’ordinamento civile, sostenendo che la Regione aveva introdotto regole di procedura e di responsabilità finanziaria estranee alla sua competenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in applicazione dell’art. 27 l. n. 87 del 1953, estende la dichiarazione a tutte le norme regionali che presuppongono l’assoggettamento delle ex-USL alla liquidazione coatta amministrativa, incluso il comma che escludeva ogni legittimazione passiva della Regione per il residuo passivo.

Il principio

La Regione non può assoggettare le gestioni liquidatorie delle ex-USL a procedure concorsuali (liquidazione coatta amministrativa) né escludere la propria legittimazione passiva per i debiti residui: si tratta di materia processuale e di ordinamento civile riservata allo Stato.

Domande e risposte

Che cosa sono le gestioni liquidatorie delle ex-USL?

Sono le strutture amministrative incaricate di chiudere i rapporti giuridici e finanziari delle vecchie Unità Sanitarie Locali, soppresse con la riforma sanitaria degli anni Novanta e sostituite dalle Aziende sanitarie locali.

Perché la liquidazione coatta amministrativa è materia riservata allo Stato?

Perché è una procedura concorsuale che incide sull’ordinamento civile e sulle norme processuali, entrambe di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Che cosa cambia per i creditori delle ex-USL?

Con la dichiarazione di incostituzionalità, le ex-USL restano assoggettate alle regole ordinarie di liquidazione, senza le limitazioni processuali introdotte dalla legge regionale, e la Regione non può sottrarsi alla responsabilità finanziaria per i residui passivi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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