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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionali gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge regionale Puglia sull’apprendistato professionalizzante: la Regione non può sostituire unilateralmente l’intesa con le parti sociali né disciplinare direttamente la formazione interna all’azienda (competenza statale). L’art. 3, comma 4, è invece non fondato.

Di cosa si tratta

La legge regionale pugliese n. 13 del 2005 disciplinava l’apprendistato professionalizzante in modo difforme dalla normativa statale. In particolare, permetteva alla Giunta regionale di definire unilateralmente i profili formativi in caso di mancata intesa con le parti sociali, e disciplinava direttamente la formazione aziendale (interna all’azienda).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge regionale Puglia n. 13 del 2005, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la Regione aveva invaso la competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile (formazione aziendale) e violato il principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara incostituzionali due disposizioni: l’art. 2, comma 2, perché attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire unilateralmente i profili formativi in caso di mancato accordo, degradando le parti sociali a meri organi consultivi; l’art. 3, comma 7, perché disciplina direttamente la formazione interna all’azienda (ordinamento civile, competenza esclusiva statale). L’art. 3, comma 4, è dichiarato non fondato perché analogo ad altre disposizioni regionali già ritenute legittime.

Il principio

La Regione non può sostituire con un atto unilaterale l’intesa richiesta dalla legge statale tra soggetti istituzionali e parti sociali per la definizione dei profili formativi dell’apprendistato, né disciplinare la formazione svolta all’interno dell’azienda, che attiene all’ordinamento civile e spetta esclusivamente allo Stato.

Domande e risposte

Perché la formazione interna all’azienda è materia di competenza statale?

Perché attiene al rapporto privatistico contrattuale di lavoro (ordinamento civile), su cui solo lo Stato può legiferare in via esclusiva, secondo l’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Che cos’è il principio di leale collaborazione in questo contesto?

È il principio per cui, in materie di competenza concorrente, la definizione dei profili formativi deve avvenire mediante intesa tra Regione e parti sociali, senza che una parte possa imporre unilateralmente la propria volontà.

Qual è la differenza tra formazione interna e formazione esterna nell’apprendistato?

La formazione interna (svolta nell’azienda) rientra nell’ordinamento civile (Stato); la formazione esterna (centri di formazione, scuole) rientra nella competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro (Stato e Regioni).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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