Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo di comunicare i dati del conducente): la norma è già stata esaminata in precedenti pronunce e non viola gli artt. 3 e 24 Cost.

Di cosa si tratta

Due Giudici di pace (Pisa e Asola) erano stati investiti di ricorsi di persone giuridiche sanzionate per non aver comunicato i dati del conducente che aveva commesso un’infrazione stradale. Le società sostenevano di non poter identificare chi guidasse il veicolo aziendale al momento dell’infrazione.

La questione di legittimità costituzionale

I Giudici di pace hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, e dell’art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono come illecito amministrativo l’omessa comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate: la norma era già stata esaminata e ritenuta compatibile con i parametri costituzionali nelle precedenti pronunce. Il proprietario ha la facoltà di dimostrare l’impossibilità incolpevole di fornire i dati, e la Corte aveva già interpretato la norma in modo costituzionalmente orientato.

Il principio

L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente che ha commesso un’infrazione non viola il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, purché sia possibile dimostrare l’impossibilità incolpevole di adempiere a tale obbligo.

Domande e risposte

Chi è obbligato a comunicare i dati del conducente?

Il proprietario del veicolo (o chi ne ha la responsabilità) è tenuto a comunicare all’autorità procedente i dati personali e della patente del conducente identificato al momento dell’infrazione.

Che succede se il proprietario non riesce a identificare il conducente?

Può dimostrare l’impossibilità incolpevole di fornire i dati: in tal caso non si applica la sanzione amministrativa. L’onere della prova è a suo carico.

Le persone giuridiche sono soggette allo stesso obbligo?

Sì: anche le società e gli enti devono comunicare i dati del conducente del veicolo aziendale, attraverso il legale rappresentante o il soggetto designato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.