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La Corte dichiara inammissibili le questioni sulla pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che non rispetta l’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione): le censure erano costruite su presupposti ipotetici o prive di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
Numerosi Tribunali (Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani, Verona) avevano dubitato della costituzionalità della pena prevista per lo straniero che, senza giustificato motivo, rimane in Italia nonostante l’ordine di allontanamento del questore. La norma del 2004 aveva quadruplicato il massimo edittale rispetto alla precedente versione contravvenzionale.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16 e 27 della Costituzione, sostenendo che la pena fosse sproporzionata e irragionevole rispetto al disvalore della condotta (mero trattenimento senza giustificato motivo), tale da violare anche la finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara tutte le questioni inammissibili. Alcune erano costruite su un quadro normativo ipotetico (l’effetto che una sentenza di accoglimento avrebbe avuto sul regime cautelare); altre erano prive di specifica motivazione sui parametri costituzionali invocati; altre ancora difettavano di argomentazioni sulla comparazione tra diversi istituti cautelari.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è costruita su un presupposto ipotetico (effetto di una futura pronuncia di accoglimento) o quando manca del tutto la motivazione specifica sulle ragioni di contrasto con i singoli parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Qual è la condotta punita dall’art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione?
Lo straniero destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio entro cinque giorni che, senza giustificato motivo, rimane in Italia commette un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Perché le questioni erano inammissibili?
Perché la maggior parte dei rimettenti non aveva motivato le ragioni specifiche del contrasto con i parametri costituzionali invocati, limitandosi ad asserzioni generiche sull’irragionevolezza della pena.
La questione è stata decisa nel merito in seguito?
La sentenza n. 22 del 2007 non decide nel merito, ma il monito della Corte sull’incoerenza delle sanzioni ha aperto il dibattito sulla proporzionalità delle pene per gli stranieri irregolari.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza nel trattamento sanzionatorio
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e proporzionalità della sanzione
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