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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 430/2008 la Corte Costituzionale dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal GUP del Tribunale di Cagliari nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità dell’on. Guglielmo Rositani. Il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalle norme integrative della Corte.

Di cosa si tratta

Il deputato Guglielmo Rositani era imputato di diffamazione a mezzo stampa per dichiarazioni rese nel 2003 a una conferenza stampa al Consiglio regionale della Sardegna, nelle quali aveva criticato il sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, Mauro Meli. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dalla prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. Il GUP del Tribunale di Cagliari aveva promosso conflitto di attribuzione, ma ha depositato gli atti presso la cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza di ammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il GUP sosteneva che le dichiarazioni dell’on. Rositani – rese in una conferenza stampa, non in sede parlamentare – non presentassero la necessaria corrispondenza di significato con atti parlamentari specifici (interrogazione del 7 dicembre 2002) e non fossero quindi coperte dall’art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara il giudizio improcedibile. L’ordinanza di ammissibilità era stata notificata alla Camera il 12 giugno 2008; gli atti sono stati depositati dal ricorrente il 29 luglio 2008, oltre il termine perentorio di venti giorni (art. 26, comma 3, delle norme integrative). La tardività del deposito rende il ricorso improcedibile senza possibilità di sanatoria.

Il principio

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine di venti giorni per depositare il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità presso la cancelleria della Corte, decorrente dall’ultima notificazione, è perentorio: il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile.

Domande e risposte

Cosa significa che un termine processuale è “perentorio”?

Significa che la sua scadenza determina automaticamente la decadenza dal diritto processuale, senza possibilità di sanatoria o rimessione in termini, salvo cause di forza maggiore o casi tassativamente previsti dalla legge.

Cosa differenzia questo caso dalla sent. n. 420/2008 (on. Maiolo)?

Nella sent. n. 420 la Corte ha esaminato il merito del conflitto e ha riconosciuto la copertura dell’insindacabilità. Qui, invece, il giudizio non è mai giunto al merito perché il ricorso è stato depositato tardivamente.

Può il processo penale riprendere dopo la dichiarazione di improcedibilità?

Sì. La dichiarazione di improcedibilità non decide nel merito: la delibera della Camera rimane in piedi, ma il giudice penale potrà eventualmente valutare autonomamente se applicarla o proporre un nuovo conflitto nel rispetto dei termini.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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