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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 425/2008 la Corte Costituzionale dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano (Sezione IV penale) nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla conferma del segreto di Stato opposta dai testimoni nel processo Abu Omar.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano, investito del processo per il sequestro di Abu Omar (Osama Nasr Mostafa Hassan, cittadino egiziano rapito a Milano nel 2003 in quella che è nota come “extraordinary rendition”), stava esaminando le testimonianze di agenti dei servizi di informazione. Il Presidente del Consiglio aveva confermato il segreto di Stato su «qualsiasi rapporto fra Servizi italiani e Servizi stranieri» connesso al sequestro. Il Tribunale, ritenendo che tale opposizione ostacolasse indebitamente lo svolgimento del processo penale, ha promosso conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Tribunale di Milano sosteneva che la conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio – su fatti non secretati secondo la stessa Presidenza (il “fatto storico” del sequestro non era segreto, ma i rapporti con i Servizi stranieri lo erano) – avesse menomato le attribuzioni del potere giudiziario, impedendo l’acquisizione di testimonianze rilevanti per il processo penale.

La decisione della Corte

La Corte, nella fase di ammissibilità, dichiara ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87/1953. Si riserva ogni giudizio definitivo al merito, disponendo la notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio, che dovrà costituirsi nel giudizio.

Il principio

La fase di ammissibilità del conflitto tra poteri verifica solo la sussistenza dei presupposti processuali (qualità di potere dello Stato del ricorrente e del resistente, esistenza di un atto lesivo, allegazione di una menomazione delle attribuzioni); l’esame nel merito avviene in una fase successiva.

Domande e risposte

Cos’è il segreto di Stato?

Il segreto di Stato è uno strumento di tutela delle informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica. L’art. 202 c.p.p. consente ai testimoni di opporlo in giudizio; il Presidente del Consiglio può confermarlo o non confermarlo entro trenta giorni.

Perché il processo Abu Omar era così delicato dal punto di vista costituzionale?

Perché coinvolgeva il rapporto tra il potere giudiziario (che indaga su un reato grave) e il potere esecutivo (che oppone il segreto di Stato su attività dei servizi di intelligence). Erano già pendenti davanti alla Corte altri cinque conflitti di attribuzione sullo stesso procedimento.

La pronuncia di ammissibilità impegna la Corte a decidere nel merito in un certo senso?

No. L’ammissibilità è una verifica puramente processuale; la Corte si riserva ogni valutazione sul merito del conflitto, che viene esaminato in un secondo giudizio separato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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