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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 424/2008 la Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, sollevata dal Giudice di pace di Montefiascone. La norma – che obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione, a pena di sanzione pecuniaria – è costituzionalmente legittima.

Di cosa si tratta

Il proprietario di un veicolo aveva ricevuto una multa perché non aveva comunicato, entro sessanta giorni, il nome del conducente che aveva commesso un’infrazione soggetta a decurtazione di punti dalla patente. Aveva dichiarato di non ricordare chi guidasse, perché il veicolo era in uso a tutti i componenti della famiglia. Il Giudice di pace di Montefiascone dubitava che tale obbligo di comunicazione – modificato dopo la sent. n. 27/2005 della Corte – potesse ancora violare i principi di ragionevolezza e il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: il nuovo art. 126-bis, comma 2, CdS (modificato dal d.l. n. 262/2006) continuerebbe a sanzionare il proprietario che non comunichi i dati del conducente, anche quando la mancanza di comunicazione dipenda dall’impossibilità oggettiva di risalire all’effettivo trasgressore (veicolo in uso promiscuo familiare).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La norma, nella versione successiva alla sent. n. 27/2005, prevede una causa esimente: la sanzione non si applica in presenza di «giustificato e documentato motivo». In tale condizione può rientrare anche la situazione in cui il veicolo è in uso a più familiari e il proprietario non ricorda chi conducesse: spetta al giudice del merito valutare caso per caso.

Il principio

L’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente responsabile dell’infrazione non è irragionevole; la clausola del «giustificato e documentato motivo» consente di evitare la sanzione quando l’omissione sia oggettivamente giustificata e non dipenda da volontà di ostacolare l’accertamento.

Domande e risposte

Il proprietario del veicolo deve sempre comunicare il nome del conducente?

Sì, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale. Può evitare la sanzione pecuniaria solo se fornisce un «giustificato e documentato motivo» per cui non è in grado di farlo (per esempio, dimostrando che il veicolo è usato promiscuamente da più persone e l’identificàzione è impossibile).

Cosa aveva stabilito la Corte con la sentenza n. 27/2005?

Aveva dichiarato illegittima la precedente versione della norma, che addebitava automaticamente la perdita di punti al proprietario in caso di mancata comunicazione: la decurtazione della patente ha natura personale e non può essere imputata a chi non guidava.

La sanzione pecuniaria per omessa comunicazione è compatibile con il diritto di difesa?

Sì, secondo la Corte: la sanzione pecuniaria non ha natura personale (come la decurtazione punti) e può essere imputata al proprietario in quanto responsabile della circolazione del veicolo, salvo prova del giustificato motivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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