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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 422/2008 dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385, quarto comma, c.p.c. (condanna alle spese d’ufficio per lite temeraria in cassazione), sollevata dal Tribunale di Lecce. Il rimettente ha impugnato la norma sbagliata: la disposizione censurata riguarda il giudizio di cassazione, non il procedimento di merito che egli presiedeva.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lecce, durante un giudizio di merito in cui il convenuto aveva chiesto il risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ha sollevato questione sull’art. 385, quarto comma, c.p.c. Tale norma – introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 – consente alla Corte di cassazione di condannare d’ufficio la parte che abbia agito o resistito con colpa grave. Il Tribunale riteneva ingiustificata la disparità tra la posizione del danneggiato da lite temeraria in cassazione (tutelato dalla condanna d’ufficio) e quella del danneggiato nei gradi di merito (che deve provare e allegare il danno).

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. (principio di eguaglianza), lamentando la disparità di trattamento tra il danneggiato da lite temeraria in cassazione (protetto dalla condanna automatica) e quello nei gradi di merito (che deve provare il danno). Parametro: art. 3, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per molteplici ragioni. Anzitutto il rimettente ha erroneamente individuato la norma: l’art. 385, quarto comma, riguarda il solo giudizio di cassazione e non si applica al giudizio di merito da lui presieduto. Inoltre il giudice non ha valutato se l’art. 96 c.p.c., correttamente interpretato, non consentisse già una condanna in via equitativa.

Il principio

Il rimettente deve individuare con precisione la norma che deve applicare nel giudizio principale ed è tenuto a sperimentare previamente un’interpretazione costituzionalmente orientata prima di sollevare la questione; l’omissione di entrambi questi adempimenti rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è la “lite temeraria” nel diritto processuale civile?

L’art. 96 c.p.c. definisce temeraria la lite quando la parte soccombente ha agito o resistito con malafede o colpa grave. In tal caso il giudice può condannarla al risarcimento del danno in favore della controparte.

Qual è la differenza tra la condanna alle spese e quella per lite temeraria?

La condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) segue automaticamente la soccombenza. La condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) presuppone in più la mala fede o la colpa grave della parte soccombente e richiede la prova del danno (o, secondo un orientamento, la sua liquidazione equitativa).

Cosa prevede l’art. 385, quarto comma, c.p.c.?

Introdotto dal d.lgs. n. 40/2006 in funzione deflattiva del contenzioso in cassazione, consente alla Corte di condannare d’ufficio – anche senza domanda di parte – la parte che abbia agito o resistito con colpa grave al pagamento di una somma a favore della controparte. Si applica solo nel giudizio di legittimità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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