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Con l’ordinanza n. 421/2008 la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge n. 374/1991, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma prevede un compenso “a cottimo” per i giudici di pace: il rimettente non ha dimostrato la rilevanza della questione nel giudizio principale.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Milano doveva decidere ventitrè opposizioni a sanzioni amministrative per pubblicità abusiva. L’art. 11, comma 2, della legge istitutiva del giudice di pace prevede per ogni processo definito o cancellato dal ruolo un compenso di 56,81 euro. Il rimettente riteneva che questo meccanismo “a cottimo” – che avvantaggia la parte che frammenta le domande in tanti ricorsi separati – potesse compromettere l’imparzialità e la terzietà del giudice, nonché l’immagine della giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost., sostenendo che il compenso parametrato al numero di procedimenti definiti crea un interesse economico indiretto del giudice alla frammentazione del contenzioso da parte delle parti, con possibile condizionamento della serenità di giudizio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente stesso ha ammesso che la norma “non incide nel giudizio a quo” (la causa verte su sanzioni, non sul compenso del giudice) e ha formulato la questione in termini di possibile e non di effettivo condizionamento, senza dimostrare la concreta rilevanza della disposizione nel giudizio da lui presieduto.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale va dimostrata concretamente: non basta che la norma censurata possa astrattamente influenzare il giudice; occorre che la sua eventuale incostituzionalità abbia un effetto diretto sull’esito del giudizio in corso.
Domande e risposte
Come viene pagato il giudice di pace?
Con un’indennità fissa annua più un compenso per ogni processo assegnato e definito o cancellato dal ruolo (56,81 euro per processo, all’epoca della controversia). Non percepisce uno stipendio fisso come un magistrato di carriera.
Perché il rimettente parlava di “condizionamento economico”?
Perché se una parte presenta un’unica domanda cumulativa (un solo procedimento) anziché tanti ricorsi separati, il giudice percepisce un solo compenso invece di molti. Ciò potrebbe – teoricamente – indurre il giudice a favorire la frammentazione del contenzioso.
Cosa intende la Corte per “rilevanza” della questione?
La questione è “rilevante” quando la norma censurata deve essere applicata nel giudizio principale e la sua eventuale dichiarazione di illegittimità modificherebbe l’esito di quel giudizio. Se la norma non incide sull’esito, la questione non può essere sollevata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza della disciplina del compenso
- Art. 111 della Costituzione — terzietà e imparzialità del giudice
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