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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 420/2008 la Corte Costituzionale dà ragione alla Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione promosso dal GIP del Tribunale di Monza. Le dichiarazioni dell’on. Tiziana Maiolo rese in un articolo giornalistico sulle indagini della Procura di Palermo diretta da Gianfranco Caselli erano coperte dalla prerogativa di insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.

Di cosa si tratta

L’on. Tiziana Maiolo era imputata di diffamazione aggravata a mezzo stampa per un articolo pubblicato su “Libero” nel maggio 2001, nel quale criticava duramente l’operato della Procura di Palermo durante la gestione Caselli, mettendone in discussione metodi e carriere. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il GIP, investito di un’opposizione alla richiesta di archiviazione, sollevava conflitto di attribuzione, ritenendo assente il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il GIP del Tribunale di Monza sosteneva che la Camera avesse esercitato in modo non conforme a Costituzione la prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., applicandola a dichiarazioni extra-parlamentari (articolo di giornale) prive di un nesso funzionale con atti parlamentari specifici.

La decisione della Corte

La Corte dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità. Esaminate le dichiarazioni contenute nell’articolo, la Corte riconosce la sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse nell’articolo e l’attività parlamentare dell’on. Maiolo: le critiche al metodo investigativo della Procura di Palermo erano espressione di un orientamento politico già manifestato in sede parlamentare.

Il principio

L’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. si estende alle dichiarazioni rese fuori dal Parlamento quando vi sia un nesso funzionale con opinioni già espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; spetta alla Camera valutare tale nesso, e la Corte può rivedere la delibera solo se la valutazione è manifestamente arbitraria.

Domande e risposte

Cosa protegge l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Protegge i parlamentari dalla responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una prerogativa funzionale, non personale: vale solo per gli atti connessi al mandato parlamentare.

Cosa si intende per “nesso funzionale” nell’insindacabilità parlamentare?

Si intende un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni rese all’esterno (per esempio in un articolo o in una conferenza stampa) e specifici atti compiuti nell’esercizio del mandato parlamentare: interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula o in commissione.

Può il giudice penale non tenere conto di una delibera di insindacabilità della Camera?

Sì, ma deve prima sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. È la Corte a stabilire se la Camera abbia esercitato correttamente la propria prerogativa; solo dopo la pronuncia il giudice può procedere nel giudizio penale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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