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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nella parte in cui esclude la deducibilità fiscale degli assegni periodici di mantenimento dei figli corrisposti dal genitore separato o divorziato. La norma non viola l’art. 3 della Costituzione perché l’assegno di mantenimento e l’assegno alimentare sono istituti giuridicamente diversi, con presupposti e funzioni differenti.
Di cosa si tratta
In caso di separazione o divorzio, il genitore non collocatario è spesso tenuto dal giudice a versare un assegno periodico per il mantenimento dei figli. Tale assegno, a differenza dell’assegno alimentare legale (disciplinato dall’art. 433 c.c.), non è deducibile dal reddito imponibile del genitore che lo versa. La Commissione tributaria di Novara sosteneva che questa differenza di trattamento fiscale fosse discriminatoria rispetto agli assegni alimentari, che invece sono deducibili.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la deducibilità degli assegni periodici di mantenimento dei figli stabiliti dall’autorità giudiziaria in sede di separazione o divorzio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha chiarito che l’assegno di mantenimento e l’assegno alimentare sono istituti distinti: l’assegno alimentare presuppone lo stato di bisogno e l’incapacità del beneficiario di provvedervi, mentre l’assegno di mantenimento ha finalità più ampie e prescinde dallo stato di bisogno. La scelta legislativa di non rendere deducibile il mantenimento dei figli (che il genitore può detrarre parzialmente tramite le detrazioni per i figli a carico) non è arbitraria e non viola l’art. 3 Cost.
Il principio
La previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità a meno che non trasmodi in arbitrio. Assegno di mantenimento e assegno di alimenti legali sono istituti giuridicamente diversi (per presupposti, funzione e misura) e il legislatore può legittimamente riservare loro un trattamento fiscale differenziato.
Domande e risposte
Il genitore separato che paga il mantenimento dei figli può dedurlo dalle tasse?
No, non come voce deducibile dal reddito. Tuttavia può usufruire delle detrazioni per i figli a carico (se condivise con l’altro genitore), che riducono l’imposta dovuta. L’assegno di mantenimento in sé non è deducibile dal reddito imponibile.
Perché l’assegno alimentare è deducibile e quello di mantenimento no?
La Corte ha chiarito che i due istituti hanno natura diversa: l’alimento legale presuppone lo stato di bisogno del beneficiario e serve a coprire le necessità primarie, mentre il mantenimento è più ampio e prescinde dallo stato di bisogno. Il legislatore ha scelto di rendere deducibile solo il primo, ritenendo che l’obbligo alimentare in senso stretto meritasse un regime più favorevole.
I genitori possono scegliere di trasformare il mantenimento in alimenti per ottenere la deducibilità?
No. La distinzione tra i due istituti è giuridica e non dipende dalla terminologia usata nell’accordo o nel provvedimento giudiziario. L’alimento legale presuppone l’accertamento dello stato di bisogno ex art. 433 c.c., e la sua funzione è diversa da quella dell’assegno di mantenimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro
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