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La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma pugliese che richiedeva, per l’accesso agli incentivi turistici del Programma operativo plurifondo 1994-1999, che l’impresa avesse anche la sede legale e amministrativa — e non solo quella operativa — nel territorio regionale. Il requisito della sede legale e amministrativa è eccedente rispetto all’obiettivo di sviluppo territoriale e viola la libertà di stabilimento e il divieto di discriminazione tra imprenditori di regioni diverse.
Di cosa si tratta
Un imprenditore nel settore turistico-alberghiero operante in Puglia ma con sede legale e amministrativa fuori regione era stato escluso dalla graduatoria degli incentivi previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, perché l’art. 47, comma 2, della l.r. Puglia n. 3/1995 richiedeva che il beneficiario avesse la sede legale, amministrativa e operativa in Puglia. Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato la questione di costituzionalità di questo triplo requisito.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, ha impugnato l’art. 47, comma 2, della l.r. Puglia 20 febbraio 1995, n. 3, nella parte in cui richiede, per l’accesso agli incentivi agli investimenti nel settore turistico del POP 1994-1999, che il richiedente abbia la sede legale, amministrativa e operativa nel territorio regionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, della l.r. Puglia n. 3/1995, nella parte in cui richiede, oltre alla sede operativa, anche la sede legale e amministrativa nel territorio regionale. La ratio degli incentivi al turismo è lo sviluppo economico del territorio: a questo fine è sufficiente che l’attività si insedi fisicamente nella regione (sede operativa). Il requisito aggiuntivo della sede legale e amministrativa non è strumentale a quell’obiettivo e crea una discriminazione irragionevole tra imprenditori operanti nello stesso territorio.
Il principio
I requisiti per l’accesso ai finanziamenti pubblici per lo sviluppo economico di un territorio devono essere strettamente connessi all’obiettivo perseguito. Richiedere che l’impresa abbia la sede legale e amministrativa nella regione — oltre a quella operativa — va oltre ciò che è necessario per garantire il radicamento dell’attività nel territorio ed è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost.
Domande e risposte
Possono le regioni limitare gli incentivi alle imprese con sede nel proprio territorio?
Sì, ma entro limiti. Le regioni possono richiedere che l’attività agevolata si svolga nel territorio (sede operativa). Non possono invece discriminare le imprese in base alla localizzazione della sede legale o amministrativa, che non è pertinente rispetto all’obiettivo di sviluppo economico locale.
Che cos’è il Programma operativo plurifondo (POP) 1994-1999?
Il POP era uno strumento di programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 1994-1999, destinato allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno. Prevedeva incentivi per vari settori, tra cui quello turistico-ricettivo.
L’imprenditore escluso ha ottenuto l’incentivo dopo questa sentenza?
La sentenza ha dichiarato incostituzionale la norma escludente nella parte in cui richiedeva sede legale e amministrativa in Puglia. L’imprenditore avrebbe potuto quindi rientrare in graduatoria, disponendo di sede operativa nel territorio regionale, ma l’esito finale dipendeva dall’ulteriore svolgimento del giudizio principale davanti al TAR.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e divieto di discriminazioni irragionevoli tra imprenditori
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
- Art. 120 della Costituzione — divieto di ostacoli alla libera circolazione di persone e merci tra le regioni
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