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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione che censurava l’assenza di un termine massimo per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione nella procedura sanzionatoria amministrativa (art. 18, l. 689/1981). Il rimettente non aveva correttamente esplorato le possibilità interpretative e aveva proposto un quesito non sufficientemente determinato.

Di cosa si tratta

Un trasgressore del codice della strada era stato sottoposto a una violazione amministrativa per la quale non era ammesso il pagamento in misura ridotta: il verbale veniva quindi trasmesso d’ufficio al prefetto per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Il Giudice di pace di Sorgono riteneva che l’art. 18 della l. 689/1981, non prevedendo alcun termine entro il quale il prefetto dovesse emettere tale ordinanza, consentisse di fatto all’autorità di procrastinare la definizione del procedimento fino al limite quinquennale di prescrizione, con violazione del diritto di difesa e della ragionevole durata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Sorgono ha impugnato l’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede alcun termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per diversi profili: il rimettente aveva proposto un petitum alternativo e indeterminato; non aveva esplorato sufficientemente l’applicabilità del termine generale previsto dalla l. 241/1990; la questione era già stata esaminata e risolta dalla Corte in precedenti pronunce.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale deve avere un petitum preciso e determinato: il giudice rimettente non può chiedere genericamente alla Corte di colmare una lacuna normativa senza indicare quale specifica norma la Corte dovrebbe introdurre. L’indeterminatezza del petitum rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Esiste un termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione nelle sanzioni amministrative?

L’art. 18 della l. 689/1981 non prevede espressamente un termine, ma la prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale (art. 28 della stessa legge). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9591/2006) hanno escluso l’applicabilità del termine generale ex l. 241/1990 alle sanzioni amministrative.

Come si garantisce la ragionevole durata del procedimento sanzionatorio?

Il codice della strada (art. 204) prevede termini specifici per i procedimenti avviati su ricorso del trasgressore. Per le procedure d’ufficio il quadro normativo era meno definito al momento di questa pronuncia.

Che cosa è un petitum indeterminato?

Il petitum è ciò che il giudice rimettente chiede alla Corte di dichiarare. Se la richiesta è generica (“introduca un termine” senza specificare quale) la Corte non può pronunciarsi utilmente e dichiara la questione inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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