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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di consentire la nomina di un curatore speciale nell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità quando il genitore è morto senza lasciare eredi. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma censurata.
Di cosa si tratta
Un figlio naturale aveva promosso un’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, ma il presunto padre era deceduto senza lasciare eredi diretti. Il codice civile (art. 276) prevede che l’azione di paternità si diriga contro il genitore o i suoi eredi, ma tace sul caso in cui non vi siano eredi. Il Tribunale di Cagliari dubitava che questa lacuna violasse il diritto del figlio di accertare la propria origine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cagliari ha impugnato l’art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso di morte del genitore senza eredi, la possibilità di nominare un curatore speciale che stia in giudizio in luogo del defunto, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione perché il giudice rimettente non aveva sufficientemente motivato l’impossibilità di risolvere il caso attraverso gli strumenti interpretativi esistenti (in particolare l’applicazione analogica dell’art. 274 cod. civ. previsto per l’azione di disconoscimento di paternità). La Corte richiama i propri precedenti in materia (ordinanze n. 299 e n. 81 del 2008; n. 299 del 2006).
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice deve sperimentare tutte le possibili interpretazioni adeguatrici della norma. Se esiste una lettura costituzionalmente orientata plausibile, l’incidente di costituzionalità è inammissibile per omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme.
Domande e risposte
Cosa succede se il presunto padre muore senza eredi prima dell’azione di paternità?
L’art. 276 cod. civ. (testo applicabile ratione temporis) prevede come contradditori necessari solo il genitore e i suoi eredi. In assenza di eredi l’azione non trova un convenuto legittimato. La questione interpretativa — se sia possibile nominare un curatore speciale — è rimasta aperta dopo questa ordinanza di inammissibilità.
Qual è la differenza tra azione di disconoscimento e dichiarazione di paternità in caso di morte?
L’art. 274, comma 4, cod. civ. prevede espressamente la nomina di un curatore speciale per l’azione di disconoscimento quando il convenuto è premorto. L’art. 276 non contiene analoga previsione per l’azione di dichiarazione di paternità: da qui il dubbio di irragionevolezza sollevato dal Tribunale di Cagliari.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Il rimettente aveva aderito a un preciso orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21287 del 2005) senza adeguatamente motivare perché fosse impossibile una diversa interpretazione analogica della norma, presupposto indispensabile per accedere al giudizio costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto all’azione di disconoscimento
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti
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