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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’incompatibilità del consigliere comunale che abbia una lite pendente con il comune (art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 267/2000) e non fondata la questione sulla giurisdizione ordinaria per le controversie di decadenza (art. 69, comma 5). Il TAR rimettente aveva carenza di legittimazione a sollevare la questione sulla norma che lui stesso non avrebbe dovuto applicare.
Di cosa si tratta
Un consigliere comunale di Poggiardo (Puglia) era stato dichiarato decaduto dalla carica perché aveva una lite civile pendente con il comune: una causa di incompatibilità prevista dal Testo unico degli enti locali. La delibera di decadenza era stata impugnata davanti al TAR della Puglia, che però dubitava di avere la giurisdizione, essendo questa devoluta al giudice ordinario dalla stessa legge. Il TAR ha quindi sollevato due questioni di legittimità costituzionale: una sulla norma che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario, l’altra sulla norma sostanziale che prevede l’incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Puglia ha impugnato l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (incompatibilità per lite pendente con l’ente locale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 Cost., e l’art. 69, comma 5, dello stesso decreto (giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie di decadenza per incompatibilità), in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103, 111 e 113 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambe le questioni relative all’art. 63, comma 1, n. 4 (sulla causa di incompatibilità): il TAR non doveva applicare quella norma nel giudizio principale, quindi la questione era irrilevante. Riguardo all’art. 69, comma 5, dichiara inammissibili le censure riferite agli artt. 101, 111 e 113 Cost. per difetto di motivazione e non fondata la questione riferita agli artt. 3, 24 e 103 Cost., poiché la scelta di attribuire la giurisdizione al giudice ordinario rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.
Il principio
Il giudice rimettente deve sollevare questione di legittimità costituzionale solo sulle norme che è chiamato concretamente ad applicare nel giudizio principale. La questione è irrilevante — e quindi inammissibile — quando riguarda una norma che, anche se dichiarata incostituzionale, non muterebbe l’esito del giudizio a quo.
Domande e risposte
Quando scatta l’incompatibilità del consigliere comunale per lite pendente?
L’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000 prevede l’incompatibilità di chi abbia una lite pendente con l’ente locale, in qualità di parte di un procedimento civile o amministrativo. La Corte non si è pronunciata nel merito, avendo dichiarato inammissibile la questione per irrilevanza.
Chi giudica sulla decadenza del consigliere per incompatibilità?
L’art. 69, comma 5, del d.lgs. 267/2000 attribuisce la giurisdizione sulle controversie di decadenza per incompatibilità al giudice ordinario. La Corte ha confermato la legittimità di questa scelta legislativa rispetto agli artt. 3, 24 e 103 Cost.
Può un TAR sollevare questione di legittimità su norme che non deve applicare?
No. La rilevanza è condizione essenziale per la proposizione dell’incidente di costituzionalità: il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata è applicabile nel suo giudizio e che il relativo esito dipende dalla sua costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accesso alle cariche elettive
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