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Il giudice che, all’esito di un precedente dibattimento, ha ordinato la trasmissione degli atti al PM per diversità del fatto (art. 521, co. 2, c.p.p.) non può successivamente trattare l’udienza preliminare sullo stesso fatto storico e nei confronti dello stesso imputato. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede questa incompatibilità.
Di cosa si tratta
Il codice di procedura penale impone l’incompatibilità del giudice per tutelare l’imparzialità: chi ha già valutato il merito di un caso non può giudicarlo di nuovo. L’art. 34 c.p.p. elenca le ipotesi in cui il giudice è incompatibile. Il caso di specie riguardava un giudice che, durante un precedente dibattimento per sfruttamento della prostituzione, aveva ordinato la restituzione degli atti al PM perché il fatto era diverso da come contestato. Ora quel medesimo giudice era chiamato a tenere l’udienza preliminare nel nuovo procedimento per lo stesso fatto. L’art. 34 c.p.p. non contemplava espressamente questa situazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione (uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, all’esito di un precedente dibattimento sullo stesso fatto a carico dello stesso imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al PM ai sensi dell’art. 521, co. 2, c.p.p.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento sullo stesso fatto storico e contro lo stesso imputato, la trasmissione degli atti al PM ex art. 521, co. 2, c.p.p. Il ragionamento si fonda sulla sent. n. 455/1994 (incompatibilità al nuovo dibattimento) e sulle pronunce successive: chi compie una valutazione contenutistica del fatto nel corso del dibattimento non può più essere il giudice «vergine» richiesto per l’udienza preliminare.
Il principio
Il giudice che, nel corso di un dibattimento, ha accertato che il fatto era diverso da come descritto nell’imputazione e ha restituito gli atti al PM ha già compiuto una valutazione di merito. Per questa ragione non può successivamente svolgere le funzioni di giudice dell’udienza preliminare nello stesso procedimento: la terzietà e l’imparzialità del giudice – garanzia del giusto processo – lo impongono.
Domande e risposte
Perché la valutazione sulla «diversità del fatto» crea incompatibilità?
Perché il giudice, per accertare che il fatto è diverso da come contestato, deve «penetrare nel merito della regiudicanda» (sent. n. 455/1994): analizza prove, valuta il fatto storico, confronta imputazione e realtà processuale. Dopo questa operazione non è più neutro rispetto allo stesso fatto.
Cosa è l’udienza preliminare?
La fase in cui il GUP decide se rinviare l’imputato a giudizio (decreto che dispone il giudizio) oppure prosciolgerlo (sentenza di non luogo a procedere). È una valutazione preliminare di merito che richiede un giudice imparziale.
Come si tutela l’imputato in questi casi?
Dopo questa sentenza, l’imputato ha diritto a che l’udienza preliminare sia tenuta da un giudice diverso da quello che ha disposto la restituzione degli atti al PM nel precedente dibattimento. L’eventuale violazione costituisce un vizio di incompatibilità che può essere fatto valere come nullità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e imparzialità del giudice, parametro fondante
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