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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le leggi del 2005 e del 2006 hanno chiarito che un’area è edificabile ai fini ICI già dal momento in cui lo strumento urbanistico generale la destina a edilizia, anche se mancano i piani attuativi. La Commissione tributaria di Messina contestava questa scelta. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 11-quaterdecies d.l. 203/2005 e manifestamente infondata quella sull’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006.

Di cosa si tratta

Prima del 2005 esisteva un contrasto: un terreno incluso in un piano regolatore come «edificabile» era da considerare tale ai fini ICI già dall’adozione del piano, anche senza piani attuativi? Il legislatore ha risposto affermativamente con due disposizioni (art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 e art. 36, comma 2, d.l. 223/2006), elevando il valore venale – e quindi l’ICI – anche su terreni che in pratica non si potevano ancora costruire.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle due norme, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione (espropriazione per pubblica utilità con indennizzo), sostenendo che tassare come edificabile un’area concretamente inedificabile equivalesse a una sorta di esproprio senza indennizzo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 11-quaterdecies d.l. 203/2005 (il rimettente aveva omesso di indicare perché quella norma – e non l’altra – fosse applicabile al caso concreto) e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 36, comma 2, d.l. 223/2006. L’art. 42, co. 3, Cost. riguarda l’espropriazione della proprietà, non la tassazione: una norma che definisce la base imponibile di un tributo non tocca il contenuto del diritto di proprietà né realizza una forma di ablazione.

Il principio

L’art. 42, terzo comma, della Costituzione tutela il diritto di proprietà dall’espropriazione senza indennizzo, non dall’imposizione fiscale. Stabilire la base imponibile di un’imposta in base alla destinazione urbanistica di un terreno è una scelta di politica tributaria che non incide sul diritto di proprietà né può essere censurata ex art. 42, co. 3, Cost.

Domande e risposte

Quando un terreno è considerato edificabile ai fini ICI?

Dal momento in cui lo strumento urbanistico generale (piano regolatore) lo qualifica come edificabile, anche se mancano ancora i piani attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione). Così stabiliscono le norme del 2005 e del 2006, interpretate dalla Corte come conformi a Costituzione.

Perché il rimettente invocava l’art. 42 Cost.?

Sosteneva che tassare come edificabile un terreno che in pratica non si può ancora costruire è come «espropriare» il proprietario di parte del valore economico del bene senza riconoscergli nulla. La Corte ha respinto questa analogia: la tassazione e l’espropriazione sono istituti radicalmente diversi.

Cosa accade se mancano i piani attuativi?

Il terreno rimane legalmente edificabile e l’ICI si calcola sul valore venale di mercato. Per ridurre l’imposta il proprietario dovrebbe dimostrare che il terreno non ha valore di mercato come edificabile, ma ciò dipende dalla situazione concreta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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