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Il concessionario della riscossione può emettere un atto di pignoramento che ordina direttamente al terzo debitore (es. una banca) di pagare, senza passare per la citazione ordinaria. Il Tribunale di Genova dubitava della costituzionalità di questo meccanismo. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (mancava la dimostrazione del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare).

Di cosa si tratta

Quando lo Stato deve recuperare crediti fiscali, il concessionario della riscossione (Equitalia) può avvalersi di uno strumento speciale: l’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 gli consente di notificare al terzo debitore – ad esempio la banca dove il contribuente ha un conto corrente – un ordine diretto di pagamento, senza bisogno della normale udienza di assegnazione. Una società opponeva questa procedura, sostenendo che comprimesse il suo diritto di difesa rispetto alla normale esecuzione forzata sui crediti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (uguaglianza e diritto di difesa), nella parte in cui consente al concessionario di ordinare al terzo il pagamento diretto senza la citazione prevista dall’art. 543 c.p.c.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudizio era in fase cautelare: il rimettente avrebbe dovuto motivare sia il fumus boni iuris (fondatezza della questione) sia il periculum in mora (urgenza della sospensione). Il rimettente si era limitato a richiamare genericamente «gravi motivi», senza spiegare perché la prosecuzione della procedura esecutiva potesse causare un danno grave e irreparabile.

Il principio

In sede cautelare il giudice rimettente è tenuto a motivare sia la plausibilità della questione di legittimità sia la sussistenza del periculum in mora: l’omissione di quest’ultima motivazione rende l’ordinanza di rimessione inammissibile, a prescindere dal merito della questione sollevata.

Domande e risposte

Come funziona il pignoramento presso terzi con ordine diretto ex art. 72-bis?

Equitalia notifica al terzo (banca, datore di lavoro) un ordine di pagare direttamente il debito del contribuente fino a concorrenza del credito iscritto a ruolo. Il terzo deve adempiere senza attendere un’udienza di assegnazione davanti al giudice.

Il debitore può opporsi?

Sì. Può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha sottolineato che il debitore non è privo di tutela giurisdizionale.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile senza esaminare il merito?

Perché il giudice rimettente non ha dimostrato che la prosecuzione del pignoramento avrebbe causato un danno grave e irreparabile prima della decisione della Corte. Senza questo requisito (il periculum in mora) la sospensione cautelare – e quindi la rilevanza della questione – non era giustificata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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